Di regola l'attività del consiglio provinciale è pubblica; il consiglio, quindi, garantisce a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti che documentano le sue funzioni.
Le regole sulla
pubblicità degli atti consiliari sono contenute nel regolamento interno del consiglio, e in particolare nel suo articolo 34.
Rientrano fra gli atti consiliari pubblici:
- gli atti relativi alla funzione normativa, e in particolare gli atti del procedimento legislativo (con eccezione degli atti istruttori e dei processi verbali delle commissioni permanenti, che di regola sono atti interni, ma che le commissioni possono decidere di rendere in tutto o in parte pubblici): i disegni di legge, i documenti istruttori predisposti dagli uffici, le relazioni, i resoconti d'aula (che sono raccolti in appositi volumi e - dal dicembre 1998 - sono disponibili anche in un'apposita banca dati), le leggi, i regolamenti consiliari, ecc.;
- gli atti relativi all'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico, come le interrogazioni (con le relative risposte), le mozioni e gli ordini del giorno (con i relativi documenti attuativi) ecc.;
- le deliberazioni adottate dal consiglio e la documentazione ufficialmente acquisita agli atti consiliari e distribuita ai consiglieri.
Metodi di accesso agli atti consiliari
Gli atti normativi provinciali sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. Le leggi provinciali, in particolare, sono pubblicate assieme alle note esplicative e con l'indicazione dei relativi lavori preparatori.
L'accesso agli atti consiliari può avvenire attraverso vari metodi.
Visione o copia dei documenti
- E' il metodo più tradizionale di accesso agli atti consiliari, e avviene attraverso la semplice visione del documento oppure attraverso l'acquisizione di una sua copia.
- Chi è interessato a prendere visione o ad avere copia dei documenti è sufficiente ne faccia richiesta alla segreteria del consiglio.
- La copia dell'atto viene rilasciata senza necessità di particolari adempimenti. E' previsto solo il rimborso delle spese di riproduzione.
Accesso diretto attraverso le banche dati consiliari
E' il metodo più veloce, perché avviene attraverso l'accesso diretto alla rete. Le banche dati più importanti per conoscere gli atti consiliari sono:
- la banca dati degli atti politici
(IDAP), che contiene tutte le informazioni e i documenti relativi sia all'attività politica (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno) che all'attività legislativa (disegni di legge, relazioni, iter legislativo, leggi), a cominciare dalla undicesima legislatura (1993);
-
la banca dati del codice provinciale, che contiene - assieme a quello storico - il testo in vigore delle leggi e dei regolamenti provinciali, oltre a quello della normativa fondamentale dello Stato che riguarda l'autonomia (in particolare lo statuto speciale e le sue norme d'attuazione);
- la banca dati dei resoconti integrali, che contiene i testi dei resoconti delle sedute del consiglio provinciale dalla XII legislatura.
Altri sistemi di documentazione dell'attività consiliare
Gli atti più importanti che sono adottati dal consiglio provinciale e dai suoi organi sono resi pubblici anche attraverso altri strumenti:
- la rivista del consiglio (Consiglio provinciale - documenti), dove sono pubblicati in ordine cronologico i disegni di legge, i più rilevanti atti politici approvati dal consiglio, una scelta dei documenti politici presentati dai singoli consiglieri (come le interrogazioni e le relative risposte della giunta);
- altre pubblicazioni predisposte dal consiglio, come la raccolta annuale delle leggi provinciali, che contiene anche una serie di indici utili per ricostruire il sistema normativo provinciale.
Per quanto riguarda l'attività amministrativa degli organi del consiglio provinciale (presidente, ufficio di presidenza, uffici consiliari ecc.), e cioè tutta l'attività relativa all'amministrazione del personale, alla gestione del bilancio e del patrimonio del consiglio, l'accesso ai relativi atti è disciplinato dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti (in base all'art. 33 del regolamento interno).
Anche in questo caso chi ha interesse a prendere visione dell'atto o ad averne copia dovrà farne richiesta alla segreteria del consiglio.