Il registro degli operatori di comunicazione (ROC)
Dal 1° gennaio 2010 la tenuta del ROC è stata delegata dall'Agcom al Comitato provinciale per le Comunicazioni della Provincia autonoma di Trento
Cos'è e a cosa serve il ROC?
Il Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) è stato istituito con la legge n. 249 del 1997. Si tratta, in pratica, di una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS, modificata con delibera n. 608/10/CONS e con delibera n. 393/12/CONS. Scopo del ROC è quello di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari; oltre che di consentire l'applicazione delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e sulla tutela del pluralismo informativo.
Chi deve iscriversi al ROC?
L'iscrizione al ROC è un requisito necessario per l'accesso a benefici per le attività editoriali previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti aventi la propria sede legale nella Provincia autonoma di Trento:
- gli operatori di rete;
- i fornitori di contenuti;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
Chi gestisce il ROC?
La convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 tra l'Autorità ed il Comitato provinciale di Trento ha delegato a quest'ultimo la tenuta del ROC. Al Comitato, nell'ambito del territorio regionale, sono stati pertanto attribuiti i compiti di:
- svolgere l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione verificando l'esistenza dei requisiti richiesti;
- aggiornare il Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione e riguardanti, ad esempio, assetti societari, eventuali partecipazioni di controllo o situazioni di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., oppure trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni rilevanti ai fini del rispetto nella normativa antitrust;
- rilasciare le certificazioni richieste dagli operatori attestanti la loro regolare iscrizione.