ONERE PROBATORIO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO DIFENSIVO
Grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi. In questa prospettiva va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. L'istanza deve consentire un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, Sez. V, Ordinanza, 27/02/2024, n. 1914). RM 15.04.2024
OPERAZIONI DI SALVATAGGIO IN MARE DI MIGRANTI SOTTRATTE ALL'ACCESSO CIVICO
L'eventuale accesso alle comunicazioni/documentazioni relative agli eventi SAR, comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con il Governo libico e quello maltese (aspetto, questo, di per sé idoneo ad integrare ex lege un'autonoma causa di esclusione dall'accesso). Deve inoltre ritenersi applicabile al caso di specie il divieto di cui all'art. 1048, comma primo, lett. q) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), a mente del quale rientrano tra i documenti sottratti all'accesso, in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, quelli comunque relativi alla "programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative esercitazioni NATO e nazionali" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 03/04/2023, n. 5607). RM 15.04.2024
ISTANZA DI ACCESSO AD UN TEMPO DOCUMENTALE E CIVICO
Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, non può nemmeno escludersi tuttavia, per converso, che un'istanza di accesso documentale, non accoglibile per l'assenza di un interesse attuale e concreto, possa essere invece accolta sub specie di accesso civico generalizzato. Ciò, tuttavia, a condizione che esista almeno una delle due seguenti situazioni: a) il soggetto istante ha espressamente invocato le due summenzionate tipologie di accesso con la propria istanza; ovvero b) il soggetto istante ha presentato un'istanza di accesso "ancipite", vale a dire un'istanza che non menziona espressamente né l'una né l'altra tipologia di accesso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13/11/2023, n. 16942). RM 15.04.2024
DINIEGO DELL’ACCESSO A FRONTE DI UN’OPPOSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI
A fronte di un'istanza di accesso con finalità difensive non è sufficiente allegare l'opposizione del controinteressato per giustificare il differimento dell'esercizio del diritto di accesso. L'eventuale opposizione di controinteressati non vincola l'Amministrazione, che deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 13/07/2023, n. 125). RM 15.04.2024
PRINCIPIO DI APERTURA IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI
Conformemente al suo considerando 1, il regolamento n. 1049/2001 rientra nella volontà espressa dall'articolo 1, secondo comma, TUE di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni sono prese nel massimo rispetto possibile del principio di apertura e il più vicino possibile ai cittadini. A tal fine, l’articolo 1, lettera a), di tale regolamento prevede che lo scopo di quest’ultimo è quello di conferire al pubblico un diritto di accesso quanto più ampio possibile ai documenti delle istituzioni dell’Unione. Se l’istituzione interessata decide di negare l’accesso ad un documento di cui è stata invitata a divulgare, essa deve, in linea di principio, innanzitutto spiegare in che modo la divulgazione di tale documento potrebbe concretamente e concretamente ledere l’interesse tutelato dall’eccezione – tra quelli previsti dall’art. Articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 – sul quale si basa. Inoltre, il rischio che l'interesse venga così compromesso deve essere ragionevolmente prevedibile e non deve essere puramente ipotetico (Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 08/06/2023, n. 408/21). RM 15.04.2024
ACCESSO AGLI ATTI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE, DUE ELEMENTI NECESSARI
Nella distinzione e autonomia tra legittimazione e interesse, è necessaria la sussistenza di entrambi perché il ricorso sia ammissibile e che il criterio della "vicinitas", elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Benché enunciati con riferimento all'impugnazione di titoli edilizi, questi principi sono riferibili, in quanto compatibili, anche alle condizioni dell'accesso ai documenti amministrativi, in relazione al quale si configura "un rapporto giuridico di diritto pubblico costituito dalla titolarità di una posizione giuridica soggettiva che si pone in relazione con un potere della pubblica amministrazione o di un soggetto titolare di pubbliche funzioni, che si esercita mediante l'attività di valutazione della domanda di accesso alla luce degli interessi pubblici e privati protetti dalle disposizioni sostanziali" e che ha natura "strumentale" rispetto all'altro rapporto in cui si colloca la situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui all'art. 22, co. 2, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 23/05/2023) 15/06/2023, n. 5911). RM 15.04.2024
LIMITE ALL’ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO NELL’AMBITO DEI BENI CULTURALI PRIVATI
L'art. 17 comma 6 d.lg. n. 42/2004 subordina la consultazione delle dichiarazioni di interesse culturale emesse ai sensi dell'art. 13 all'osservanza di modalità atte ad assicurare la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza. In altri termini, il legislatore ha inteso garantire un riserbo su alcune informazioni concernenti aspetti particolarmente delicati e "sensibili", suscettibili di essere pregiudicati da una divulgazione del dato conoscitivo su scala generalizzata, tra i quali devono annoverarsi, ad esempio, le informazioni relative al titolare del bene (qualora trattasi di soggetto privato) e l'ubicazione della res (qualora trattasi di cosa mobile): tale disposizione, dunque, preclude un incondizionato e "illimitato" accesso ai dati e documenti relativi ai beni culturali privati, al fine di contemperare (sempre nell'ottica della ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio tra poli contrapposti) l'interesse del pubblico alla conoscenza con l'interesse antagonista ad assicurare la "sicurezza" del bene e la "riservatezza" di chi lo possiede (in altri termini, laddove il vincolo sia stato apposto, ad es., su un'opera d'arte quale un dipinto o una scultura, va resa conoscibile al pubblico l'esistenza dell'opera, quale appunto "bene culturale", e le sue intrinseche caratteristiche, ma non anche chi la possiede né dove essa si trovi) (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 28/12/2023, n. 19889). RM 15.04.2024
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - ONERE DELLA PROVA DELL’ESISTENZA DEI DOCUMENTI
L'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l'ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio. (Cons. Stato, sez. VI, 12.09.2022, n. 7896). SA 24.01.2023
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DI UNA SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO ESERCENTE UN PUBBLICO SERVIZIO
Il diritto di accesso ai documenti inerenti una società di diritto privato esercente un pubblico servizio è circoscritto ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica, si vedano ad esempio gli atti inerenti alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici. Il diritto di accesso è quindi escluso nel caso di atti che non attengono all'aspetto pubblicistico dell'impiego, quanto piuttosto a quello privatistico dello svolgimento del rapporto. (Cons. Stato, sez. IV, 22.12.2022, n.11224; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21.12.2022, n. 1010 e TAR Lazio, Roma, 23.11.2022, n. 15639). SA 24.01.2023
DIRITTO DI ACCESSO COME BENE DELLA VITA AUTONOMO
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali poi abbia ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente, in modo lesivo. (TAR Emilia Romagna, Bologna, 21.12.2022, n. 1010). SA 24.01.2023
DIRITTO DI ACCESSO – LIMITE DELLA DISPONIBILITÀ DEL DOCUMENTO
Il diritto di accesso, per espressa previsione normativa di cui all’art. 25, comma 2, della L. n. 241/1990, deve essere esercitato nei confronti dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; il diritto di accesso trova, infatti, un limite nella disponibilità che l'amministrazione intimata abbia della documentazione di cui sia chiesta l'ostensione, non potendosi imporre all'amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti richiesti. Non incombe inoltre alcun obbligo giuridico, in capo all’amministrazione, di procedere essa stessa e in modo diretto all’acquisizione da parte di quest’ultima di documentazione formata da un terzo e che non è mai stata nella sua detenzione al fine di poterla consegnare al diretto interessato. (TAR Lazio, Roma, 16.12.2022, n. 16938). SA 24.01.2023
FACOLTÀ DELLA P.A. DI COLLABORARE NELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI CON ACCESSO GENERICO
Non può essere accolta l’istanza generica di accesso civico generalizzato volte ad ottenere documenti di una società di gestione di pubblici servizi, che non consente all’amministrazione un’agevole individuazione di tali atti costringendola quindi ad una gravosa ricerca. La pubblica amministrazione ha infatti la mera facoltà di collaborare con il richiedente nell’individuazione dei documenti richiesti e nessun obbligo. (Cons. Stato, 5.12.2022, n. 10628). SA 24.01.2023
DIVIETO DI ACCESSO MERAMENTE ESPLORATIVO
L'istanza di accesso agli atti deve avere a oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo. (TAR Campania, Napoli, 01.12.2022, n. 7513). SA 24.01.2023
LIMITE AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI – ESPOSTO PRESENTATO ALLA P.A. - OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DI TERZI
L’esposto presentato alla Pubblica Amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto.
La giurisprudenza amministrativa è poi concorde nel ritenere che il diritto di accesso agli atti è comunque garantito anche nel caso in cui si proceda all’eventuale oscuramento dei dati personali di terzi per esigenze di protezione degli stessi. (TAR Emilia Romagna, Bologna, 28.11.2022, n. 952). SA 24.01.2023
LIMITE AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'accesso generalizzato agli atti del procedimento di condono edilizio deve essere escluso, in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5 bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. (TAR Lazio, Roma, sez. II, 05.07.2022, n. 2158). SA 24.01.2023
BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO DI ACCESSO E IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
I principi di trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa, di cui il diritto di accesso costituisce il più significativo corollario, devono rapportarsi con il principio di economicità dell’azione amministrativa, il quale si specifica nei principi di efficacia ed efficienza. Non è dunque compatibile con il principio di economicità costringere l’amministrazione ad elaborare dati, che non sono in suo possesso e non ha utilizzato, al solo scopo di soddisfare la pretesa conoscitiva del singolo. (TAR Lombardia, Milano, 07.02.2022, n. 276). SA 24.01.2023
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI – RICHIESTA DI COMUNICAZIONI INTERNE CONOSCIBILI ATTRAVERSO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO O ACCESSO DOCUMENTALE
Tenuto conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso, l’accesso alle informazioni ambientali è negato nel caso in cui la richiesta riguardi comunicazioni interne, che possono essere conosciute dal cittadino attraverso un’istanza di accesso civico generalizzato o di accesso documentale, ma non attraverso la peculiare procedura dell’accesso alle informazioni ambientali. (TAR Lazio, Roma, 14.03.2022, n. 2918). SA 24.01.2023
TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE – TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI ACCESSO GENERALIZZATO EX ART. 117 C.P.A.
La tutela giurisdizionale in materia di accesso documentale è subordinata alla proposizione del ricorso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-diniego ovvero dall’atto di diniego. La tutela giurisdizionale in materia di accesso civico generalizzato invece segue la disciplina di cui all’art. 117 c.p.a., dal momento che il silenzio sull’istanza di accesso dà luogo ad un mero inadempimento. (TAR Campania, Napoli, 21.09.2022, n. 5850). SA 24.01.2023
DOVERE DI RESPINGERE LE RICHIESTE DI ACCESSO
È doveroso evitare e respingere: richieste di accesso manifestamente onerose e sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o documenti, o plurime, che pervengono in un arco temporale limitato o da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi. (Cons. Stato, 25.01.2022, n. 495). SA 24.01.2023
DIRITTO DI ACCESSO - DICHIARAZIONE SOTTO RESPONSABILITA' DELLA P.A. IN CASO DI DOCUMENTI INESISTENTI O NON TROVATI
Allorchè l’amministrazione - cui sia stato chiesto l’accesso - non riesca in concreto a reperire la documentazione, non è sufficiente la mera dichiarazione che i documenti non sono stati trovati. Rileva, invece, la necessità che essa rilasci una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, finalizzata a chiarire se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati. In questo secondo caso, deve indicare quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete le ragioni del mancato reperimento dei documenti (TAR Napoli, sez. VI, 06.10.2022, n. 6181, e 03.05.2021, n. 2915). GB 27.10.2022
PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM - RILEVANZA DELLO JUS SUPERVENIENS NELLE MORE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Lo svolgimento del procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, secondo cui l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione. Da questa regola si inferisce che il procedimento è soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione, fatta eccezione per i procedimenti che possono essere frazionati in segmenti sub procedimentali o in una pluralità di procedimenti connessi: ognuno di essi è regolato dal diritto vigente nel momento in cui è svolto il sub procedimento e sarà solo quello il diritto applicabile. In buona sostanza nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (TAR Milano, Sez. III, sentenza 26.08.2014, n. 2246; ex multis vedasi anche TAR Milano, Sez. III, sentenza 06.09.2021, n. 1969, Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536, Cons. Stato, Sez III, 29.04.2019, n. 2768). GM 06.10.2022