La tutela delle minoranze locali è un principio fondamentale che limita l'esercizio della funzione legislativa da parte della regione e delle province autonome (articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale). La violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina contenuta in leggi dello Stato può essere impugnata dalla regione o dalla provincia davanti alla corte costituzionale (art. 98 dello statuto); in egual modo, il principio di parità fra i gruppi linguistici è parametro di costituzionalità dei ricorsi statali contro le leggi della regione e delle province autonome (art. 97 dello statuto).
La disciplina sulla tutela delle minoranze non trova una collocazione organica nello statuto, ma è disarticolata e sparsa nel testo:
- una parte rilevante è riservata alla tutela dei gruppi linguistici presenti in Alto Adige, che sono tre (tedesco - che raccoglie la maggioranza della popolazione - italiano e ladino): ad esempio, l'art. 19 dello statuto, sull'ordinamento scolastico in Alto Adige; l'art. 89, sul personale statale in provincia di Bolzano; alcune disposizioni sugli organi giurisdizionali contenute nel titolo IX; gli articoli del titolo XI sull'uso della lingua tedesca;
- alcune norme hanno carattere generale e ordinamentale (bilinguismo, proporzionale), altre sono più specifiche e settoriali (istruzione pubblica);
- la disciplina di tutela può essere diversa, inoltre, a seconda dei gruppi e a seconda della loro collocazione; in generale è possibile dire che il gruppo linguistico tedesco è quello più tutelato, seguito da quello ladino (a sua volta più tutelato in Alto Adige che in Trentino) e dalle minoranze mochene e cimbre trentine;
Istituti fondamentali per la tutela delle minoranze in Alto Adige sono:
- la dichiarazione di appartenenza linguistica: quale presupposto fondamentale per accertare (attraverso lo strumento del censimento) la consistenza dei gruppi linguistici e quindi per assicurarne la concreta tutela;
- il requisito del
bilinguismo per l'accesso a funzioni e cariche nei settori pubblici: attraverso l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca a un livello adeguato al servizio da svolgere;
- l'equiparazione delle lingue: in regione l'uso della lingua tedesca è equiparato a quella italiana (che resta comunque quella ufficiale dello Stato), anche nei rapporti con l'amministrazione pubblica e giurisdizionale (art. 99 dello statuto);
- il sistema della
proporzionale linguistica: meccanismo che riconosce ai tre gruppi linguistici il diritto di essere rappresentati proporzionalmente alla propria consistenza numerica in alcuni settori della vita politica (come negli organi elettivi), sociale ed economica (come nel pubblico impiego, nella magistratura, nella distribuzione dei mezzi e degli interventi sociali, culturali, assistenziali, ecc.).
Sotto un profilo funzionale le norme statutarie sulla tutela dei gruppi e delle minoranze linguistiche potrebbero distinguersi in ragione degli ambiti settoriali in cui sono collocate o per i quali sono state disposte. La casistica è ricca e vede disposizioni talvolta derogatorie rispetto all'ordinamento giuridico ordinario. Ci sono disposizioni che riguardano:
- il sistema elettorale dell'ordinamento delle istituzioni rappresentative: come la garanzia di rappresentanza nel consiglio provinciale del gruppo linguistico ladino (art. 48 dello statuto); le norme per assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici - e l'alternanza dei relativi incarichi - nella direzione degli organi elettivi o nelle giunte (articoli 30, 36, 48 ter - secondo e terzo comma -, 50 - secondo e terzo comma - dello statuto), e nella composizione degli organi collegiali degli enti pubblici della provincia di Bolzano (art. 61 dello statuto);
- specifiche garanzie procedurali indicate nello statuto: come con riguardo all'approvazione di leggi regionali o della provincia di Bolzano ritenute lesive della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle loro caratteristiche etnico-culturali dei gruppi. In questi casi è previsto il voto per gruppi linguistici, con la possibilità di una specifica impugnativa alla corte costituzionale (art. 56 dello statuto). O con riguardo all'approvazione dei bilanci della regione e della provincia di Bolzano, dove i singoli capitoli possono essere votati per gruppi linguistici: quelli che non ottengono la maggioranza richiesta sono deferiti alla decisione di un'apposita commissione; se anche questa non raggiunge la maggioranza richiesta, la decisione finale è del TAR (art. 84 dello statuto). O - infine - con riguardo alla previsione di un'autonoma procedura di controllo giurisdizionale degli atti amministrativi di enti e organi della pubblica amministrazione con sede in regione: questi atti possono essere impugnati davanti ai TAR di Bolzano o di Trento da parte dei consiglieri regionali, provinciali o comunali (a seconda della natura dell'atto), se ritenuti lesivi del principio di parità fra cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico (art. 92 dello statuto);
- l'ordinamento giurisdizionale: con la previsione di garanzie circa la composizione dei giudici del TAR di Bolzano (devono appartenere in ugual numero ai due maggiori gruppi linguistici), e alla presidenza della sezione (devono alternarsi giudici di lingua italiana e giudici di lingua tedesca: art. 91 dello statuto); con la previsione di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (o ladina) nelle sezioni del consiglio di Stato che giudicano in appello sulle decisioni del TAR di Bolzano (art. 93 dello statuto); con la prescrizione del requisito della conoscenza della lingua tedesca per i giudici di pace nominati in provincia di Bolzano (art. 95, quarto comma, dello statuto);
- il collocamento al lavoro: con una disciplina specifica dei ruoli del personale degli uffici statali in provincia di Bolzano, con l'obbligo della loro copertura nel rispetto della regola della rappresentanza proporzionale (art. 89 dello statuto); e con il diritto dei cittadini della provincia di Bolzano di precedenza nel collocamento al lavoro in ambito provinciale, sia pur con esclusione di ogni distinzione basata sul gruppo di appartenenza o sulla durata della residenza (art. 10 dello statuto);
- l'uso della lingua tedesca e ladina in ambito regionale: accanto alla norma sulla parificazione della lingua tedesca a quella italiana (art. 99 dello statuto), ci sono disposizioni che garantiscono ai cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati in provincia o a competenza regionale, e che dispongono l'uso dell'una o dell'altra lingua nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali di questa provincia (art.100 dello statuto);
- l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano: l'art. 19 dello statuto dispone che venga prestato in modo da garantire agli studenti l'insegnamento della lingua materna (italiana o tedesca) da parte di insegnanti della stessa lingua; in misura diversa è garantito anche l'insegnamento della lingua ladina nelle scuole delle località ladine;
- l'ordinamento culturale, dei servizi assistenziali e sociali: l'articolo 15 dello statuto garantisce che gli stanziamenti della provincia di Bolzano in questi settori siano destinati in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e al relativo bisogno;
- l'ordinamento della toponomastica: è una competenza primaria della provincia (art. 8, n. 2 dello statuto); inoltre c'è l'obbligo per gli enti pubblici di usare anche la toponomastica tedesca, se accertata con legge, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca (art. 101 dello statuto);
Naturalmente i principi statutari sono stati svolti da un numero consistente di norme d'attuazione dello statuto e da una vasta legislazione provinciale di settore.