Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per lo studio, l'esame e l'istruttoria di determinate materie o singoli affari.
Generalmente si ricorre a una sottocommissione quando vi è l'esigenza di preparare l'istruttoria della commissione svolgendo in sede più ristretta alcuni adempimenti preliminari come, ad esempio, la stesura di un programma di approfondimenti o la redazione di un testo unificato di più disegni di legge relativi alla stessa materia. In ogni caso la sottocommissione non può assumere decisioni; non può quindi approvare o respingere un atto al posto della commissione.
La sottocommissione è diretta da un consigliere coordinatore che a conclusione dei lavori riferisce in commissione sull'attività svolta e sul risultato conseguito.
Il ricorso alla sottocommissione è abbastanza raro, preferendosi ad essa la modalità del cosiddetto gruppo di lavoro informale che permette di operare senza l'applicazione delle disposizioni regolamentari proprie delle commissioni cui la sottocommissione è soggetta.