L'autonomia
Rapporti con lo Stato e con l'Unione Europea

I controlli giurisdizionali

In ambito locale, oltre ai controlli giurisdizionali svolti dagli organi della magistratura ordinaria o specializzata, statuto e norme di attuazione disciplinano alcune modalità di controllo giurisdizionale sugli atti regionali e provinciali. In parte si tratta di una ripresa, senza sostanziali modifiche, dei principi ordinari che regolano l'attività della magistratura, in parte di disposizioni peculiari che derogano alle regole comuni.

Giurisdizione della corte costituzionale
  • Controllo successivo di costituzionalità delle leggi:
    • abolito il controllo preventivo delle leggi della regione e delle province autonome da parte del governo è venuta a cadere anche la verifica di costituzionalità svolta prima della promulgazione, quale possibile seguito di quella forma di controllo delle leggi (la sostituzione dell'articolo 127 della costituzione implica l'abrogazione dell'articolo 55 dello statuto speciale e delle correlate norme d'attuazione);
    • in quanto più conveniente, la nuova disciplina dell'articolo 127, primo comma, della costituzione si può ritenere applicabile anche alle leggi provinciali e regionali: queste - una volta approvate dai rispettivi consigli - entrano in vigore in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione, quindi; contro di esse il governo può sollevare ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, se ritiene che eccedano la competenza della regione o della provincia;
    • altra ipotesi è quella disciplinata dall'art. 97 dello statuto, che prevede l'impugnativa delle leggi provinciali e regionali da parte dello Stato per violazione della costituzione, dello statuto oppure per lesione del principio di parità fra i gruppi linguistici. Questa disposizione ha trovato applicazione nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che riconosce al governo la facoltà di ricorrere alla corte costituzionale in caso di mancato adeguamento della legislazione regionale o provinciale ai nuovi principi stabiliti con legge dallo Stato; questo tipo di controllo successivo potrebbe coesistere con quello regolato dall'articolo 127 della costituzione;
    • quanto all'impugnativa delle leggi statali l'art. 98 dello statuto, invece, prevede che essa avvenga su ricorso della regione o provincia autonoma per violazione dello statuto o per lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (mentre l'art. 127, secondo comma, della costituzione consente alle regioni d'impugnare le leggi statali o di altre regioni quando siano lesive della loro competenza);

    • naturalmente è riconosciuta la facoltà d'impugnativa anche alla provincia autonoma (che può essere parte convenuta). Quando ricorrente è la regione o la provincia il ricorso spetta al relativo presidente, previa deliberazione del consiglio, oppure - in caso di urgenza e salvo successiva ratifica consiliare - viene deliberato direttamente dalla giunta provinciale (art. 54, n. 7 dello statuto).
  • Ipotesi specifiche di controllo di costituzionalità:
    • rimangono azionabili davanti alla corte costituzionale gli speciali ricorsi disciplinati dallo statuto a tutela delle minoranze o a garanzia dei diritti di parità fra esse (art. 56 dello statuto), nonché le peculiarità procedurali stabilite nell'ambito del regime di approvazione dei bilanci della regione e della provincia autonoma di Bolzano (art. 84 dello statuto);

    • a parte sta l'ipotesi disciplinata dall'articolo 47, quarto comma, dello statuto, che riconosce al governo la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale entro il minor termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi provinciali sulla forma di governo.
  • Conflitti di attribuzione:
    • ugualmente davanti alla corte costituzionale possono essere impugnati (per conflitto di attribuzione) gli atti non legislativi invasivi delle competenze della provincia, della regione o dello Stato (art. 98, secondo e terzo comma, dello statuto). In tal caso la competenza al ricorso spetta direttamente al presidente della regione o della provincia, previa deliberazione della giunta;
    • peculiare sarebbe il ricorso per conflitto di attribuzione che le province e la regione possono sollevare davanti alla corte costituzionale contro gli atti governativi d'indirizzo e coordinamento incompatibili col sistema statutario, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Giurisdizione contabile (corte dei conti)

Sono da ricordare, in ragione del loro rapporto con l'ordinamento locale:

  • la giurisdizione amministrativo-contabile, volta ad accertare e sanzionare la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei funzionari pubblici. Nel regime ordinario viene fatta valere a livello decentrato e regionale. Peculiarità del Trentino - Alto Adige è la costituzione di una sezione giurisdizionale (con compiti di giudizio) e di una procura (con compiti istruttori) presso i due capoluoghi di provincia (apposita norma di attuazione nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305);
  • la giurisdizione sul conto giudiziale, cui è sottoposta la gestione degli agenti contabili, in particolare attraverso la presentazione del rendiconto dell'ente di appartenenza. Vi sono tenuti i tesorieri e gli agenti contabili degli organi della regione e delle province autonome che sono dotati di autonomia contabile.
Giurisdizione del tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR)

La giustizia amministrativa in regione è svolta sulla base di una disciplina in parte diversa da quella applicata nel resto del paese, e questo a garanzia dei gruppi linguistici. Le particolarità fondamentali del regime statutario (disposto negli articoli 90 - 93 e dettagliato dalla norma di attuazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426) sono le seguenti:

  • quanto agli organi di giustizia amministrativa opera un tribunale regionale di giustizia amministrativa - TAR (articoli 90 e 91 dello statuto), con sede in Trento, ma di cui è costituita una sezione autonoma a Bolzano; i tribunali sono quindi due, e la loro competenza è definita in ragione della collocazione degli organi che hanno emanato l'atto contro cui si fa ricorso (applicando criteri definiti in norma d'attuazione);
  • quanto a composizione: fra i componenti di ciascun tribunale alcuni sono di nomina politica (pur essendo scelti fra soggetti qualificati). Il TAR di Trento è composto da sei magistrati: due di essi sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del governo, su designazione del consiglio provinciale. Il TAR di Bolzano è composto da otto magistrati (quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro al gruppo linguistico tedesco). Essi sono per la metà nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano, limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per l'altra metà sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del presidente della repubblica;
  • quanto al regime delle competenze, esse sono in parte quelle generali proprie della giustizia amministrativa di primo grado; ma in parte sono specifiche e indicate in statuto: lodo arbitrale - presso il TAR di Bolzano - sui bilanci della regione e della provincia di Bolzano (art. 84 dello statuto), decisione delle impugnative, presentate dai consiglieri regionali, provinciali e comunali, contro gli atti delle rispettive amministrazioni ritenuti lesivi del principio di parità, riferito ai gruppi linguistici presenti sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento (art. 92 dello statuto);
  • quanto all'organizzazione e alla procedura: sono stabilite deroghe significative, soprattutto per il TAR di Bolzano (ad esempio nella nomina e nei poteri del presidente di sezione, nella procedura di adozione delle decisioni, nel regime degli appelli, nell'inoppugnabilità di alcune decisioni).

Giudici di pace (ex conciliatori)

Merita d'essere ricordata, infine, una specifica competenza statutaria in materia di uffici dei giudici di pace. Essa è così ripartita:

  • la nomina (e revoca) di questi giudici e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e usciere presso i loro uffici viene esercitata dal presidente della regione (art. 94 dello statuto);
  • la vigilanza sugli uffici dei giudici di pace viene esercitata dalle giunte provinciali (art. 96 dello statuto).