Le commissioni sono organi interni del Consiglio. Nominate dall'Assemblea ad inizio legislatura, presentano un numero di componenti variabile, ma esso deve rispecchiare il più possibile la consistenza dei gruppi consiliari.
Le commissioni permanenti partecipano, secondo modalità proprie al loro carattere di organi interni, alle funzioni del Consiglio provinciale. Partecipano in primo luogo al procedimento di formazione delle leggi provinciali; esse si riuniscono in sede referente per svolgere l'istruttoria dei disegni di legge presentati al Consiglio cioè per approfondire il contenuto e per capire la necessità e la portata dell'intervento normativo sottoposto al loro esame.
Le commissioni svolgono inoltre un'importante funzione consultiva, sono cioè chiamate ad esprimere un parere su numerosi provvedimenti amministrativi prima che questi siano adottati in via definitiva.
Le commissioni possono poi diventare un luogo di approfondimento per tematiche d'interesse, su cui ritengono opportuno raccogliere informazioni, per la verifica dell'attuazione di atti di indirizzo o controllo.
Per lo svolgimento di tali attività il regolamento interno prevede diversi istituti: consultazioni, richieste di informazioni e sopralluoghi. Tramite le consultazioni le commissioni ascoltano i soggetti interessati dall'argomento trattato quali organizzazioni sociali, economiche e professionali, associazioni o gruppi di cittadini; le richieste d'informazioni si rivolgono invece alla Giunta provinciale mentre il sopralluogo è la modalità che consente alle commissioni di riunirsi fuori dalla sede consiliare per visitare luoghi e conoscere realtà e problematiche.
Le commissioni, le cui sedute non sono pubbliche e non possono aver luogo contemporaneamente salvo casi eccezionali, organizzano i propri lavori secondo un calendario periodico che fissa le sedute e i programmi di lavoro definiti per ciascuna commissione. Il calendario periodico, redatto dal Presidente del Consiglio nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle commissioni, è predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma dei lavori del Consiglio. La programmazione dei lavori e il conseguente ordine del giorno è determinato dal presidente di ciascuna commissione in modo da assicurare l'esame in via prioritaria degli argomenti compresi nel programma periodico dell'Assemblea, nonché la trattazione degli argomenti da esaminare entro termini fissati dal regolamento interno o dalla legge.