Le prerogative dei consiglieri provinciali
I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico ma sono liberi e indipendenti, interpreti solo della volontà generale della provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione e nello Statuto ed è denominata "divieto di mandato imperativo".
I consiglieri provinciali, così come i parlamentari, godono della cosiddetta insindacabilità in base alla quale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio del loro mandato. Tale garanzia tutela non tanto la persona del consigliere quanto la funzione consiliare e riguarda sia l'attività svolta nelle aule del Consiglio sia le iniziative esterne purché qualificabili come esercizio della funzione consiliare; essa è tesa a garantire che ogni decisione consiliare sia liberamente adottata in condizioni di reale autonomia, in piena indipendenza da ogni azione o comportamento, interno ed esterno, che possa metterla in pericolo.
Sempre a garanzia dello svolgimento in condizioni di autonomia e indipendenza della funzione consiliare, ai consiglieri è attribuita una indennità di carica. Questo istituto, anch'esso peculiare delle moderne democrazie, assicura ai consiglieri una retribuzione fissa e permette a tutti i cittadini l'accesso alla funzione pubblica, indipendentemente dallo stato sociale di appartenenza.
I poteri dei consiglieri provinciali
Ai consiglieri provinciali spetta un potere di iniziativa con riferimento a tutte le tipiche funzioni consiliari, innanzitutto quella legislativa, potendo presentare disegni di legge, ma anche rispetto alle funzioni di indirizzo politico e di controllo sul Presidente della Provincia e sulla Giunta provinciale, attraverso la promozione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.
I consiglieri provinciali hanno inoltre il diritto di accedere alle informazioni utili allo svolgimento del loro mandato, per poter discutere in Consiglio sui temi che toccano la collettività provinciale, per poter prospettare soluzioni e miglioramenti e di conseguenza proporre deliberazioni consiliari.
I consiglieri provinciali concorrono poi come componenti degli organi interni in cui si articola il Consiglio all'istruttoria dei procedimenti legislativi in sede referente, alla funzione consultiva assegnata alle commissioni permanenti rispetto agli atti regolamentari o deliberativi di competenza della Giunta provinciale e alla funzione conoscitiva e di indagine, esercitata sia dalle commissioni permanenti sia dalle commissioni speciali di studio o di indagine.
I doveri dei consiglieri provinciali
Per esercitare le funzioni proprie dei consiglieri provinciali, i componenti del Consiglio devono prestare giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
Il consigliere provinciale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Anche per i consiglieri che sono componenti delle commissioni vi è l'obbligo di informare preventivamente il presidente della commissione in caso di assenza.
Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi consiliari: sono doveri posti da norme che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Infatti, il regolamento sancisce il divieto di pronunciare parole sconvenienti e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute, ma anche il dovere di tenere un comportamento decoroso e il divieto di assumere atteggiamenti o di usare abbigliamenti non adeguati al prestigio dell'istituzione.
Le sanzioni che colpiscono i consiglieri provinciali
Le sanzioni sono conseguenze previste per chi trasgredisce obblighi e doveri.
Un primo tipo di sanzione è correlato con il dovere di avvisare preventivamente il presidente della commissione in ogni caso in cui un consigliere componente non possa partecipare alla riunione. Se per tre volte consecutive un consigliere non comunica la propria assenza è previsto che decada dalla carica ricoperta. Ora, però, accanto a questa previsione che incide sulla composizione dell'organo e vale solo per le commissioni, va considerata la nuova disciplina - in vigore dal novembre 2008 - sulle conseguenze economiche per i consiglieri che non ottemperano al dovere di partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi; pertanto, quando un consigliere è assente senza valida giustificazione, dalla diaria che gli spetta ai sensi della vigente normativa sono detratti determinati importi.
Altre sanzioni possono essere applicate direttamente dal Presidente del Consiglio ai consiglieri che violano una serie di norme poste a garanzia del mantenimento dell'ordine durante le sedute. Tali sanzioni sono: il richiamo del consigliere ad attenersi ai tempi riservati al dibattito o all'argomento in discussione nel caso l'oratore non rispetti i limiti di tempo stabiliti dal regolamento o si discosti dal tema su cui ha preso la parola (in questo caso il Presidente, dopo due richiami, non concederà più di parlare fino a conclusione di quella discussione) nonché il richiamo del consigliere, citandolo espressamente per nome, nel caso l'interessato con parole o comportamenti disturbi il regolare svolgimento delle sedute.
Se un consigliere subisce più richiami nella stessa seduta o provoca tumulti e disordini, il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggere la censura, ossia il divieto di partecipare alle riunioni del Consiglio per un periodo variabile da due a quattro sedute.
Specifiche sanzioni sono anche previste, e costituiscono una novità assoluta della XIV legislatura, per la violazione degli obblighi stabiliti dal nuovo regolamento in materia di votazioni effettuate con il sistema elettronico.