L'autonomia

Effetti della legge costituzionale n. 2 del 2001

Questa legge costituzionale si muove nel solco della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che - modificando gli articoli della costituzione relativi alla forma di governo delle regioni ordinarie - aveva attribuito ad esse più ampie competenze in materia di autonomia statutaria e di sistema elettorale, consentendo in particolare l'elezione diretta del presidente della regione.

Anche la riforma degli statuti speciali (peraltro non uniforme) è finalizzata ad attribuire alle relative regioni una maggiore autonomia di scelta sulla forma di governo. Ciò avviene riconducendo questa materia - prima disciplinata negli stessi statuti speciali in modo pressoché uniforme - a una legge regionale (per le province autonome alla legge provinciale) approvata con procedura rinforzata.

Quindi si sono poste le basi per diversificare le scelte elettorali e di forma di governo fra le regioni (in Trentino - Alto Adige fra le stesse province), fermo restando il rispetto di alcuni principi inseriti nei rispettivi statuti (mentre per le regioni ordinarie analoghi principi sono posti direttamente dalla Costituzione).

I caratteri e gli effetti principali di questa riforma sull'impianto statutario del Trentino - Alto Adige (art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001) sono i seguenti:

  • non è una riforma organica dello statuto come quella del 1971: infatti lo statuto non viene integralmente rivisto, ma solo modificato e integrato in alcuni punti, peraltro molto significativi per il loro contenuto innovativo e per gli spazi di attuazione legislativa che i consigli provinciali sono chiamati a riempire;
  • la novità di maggior spicco è quella relativa alla definizione della forma di governo (cioè il sistema elettorale e la disciplina dei rapporti fra gli organi statutari). Il parlamento ha favorito l'autonomia di scelta della forma di governo, e l'impostazione di partenza non è vincolativamente preordinata a un sistema elettorale caratterizzato dall'elezione diretta dei presidenti, in linea con la disciplina elettorale delle regioni ordinarie. Lo statuto lascia spazio a soluzioni diverse, da dettare nella legge provinciale sulla forma di governo, che dev'essere approvata con una particolare maggioranza ed è soggetta a referendum confermativo eventuale;
  • la legge sulla forma di governo provinciale (cosiddetta legge statutaria) è una diretta conseguenza del trasferimento della competenza elettorale dalla regione alle province autonome e della rimodulazione del consiglio regionale come organo di secondo grado, composto dai due consigli provinciali autonomamente eletti. Mentre rimane invariata la forma di governo regionale, la riforma dello statuto si muove rafforzando il ruolo delle due province (che fra l'altro acquistano nuove competenze istituzionali) e ponendo le basi per un distacco dei due sistemi elettorali. Lo statuto accentua la diversità fra le due province, riducendo a un anno, per la sola provincia di Trento, il periodo di residenza obbligatorio per esercitare il diritto di voto (che rimane invece di quattro anni per l'elettorato attivo in Alto Adige) e confermando l'obbligo del sistema proporzionale per la sola provincia di Bolzano;
  • forma di governo a parte, l'impianto statutario rimane unitario, come si desume, fra l'altro, dal permanere dei collegamenti fra il consiglio regionale e i consigli provinciali (lo scioglimento del primo comporta la decadenza dei secondi), dalla contestualità dell'elezione dei consigli provinciali, dall'iniziativa legislativa per riformare lo statuto, svolta nell'ambito del consiglio regionale ma su proposta conforme di entrambi i consigli provinciali;
  • ultime, ma non per importanza, sono da ricordare le nuove garanzie per le minoranze linguistiche: come la garanzia di rappresentanza in giunta regionale per il gruppo linguistico ladino, anche in deroga alla rappresentanza proporzionale, il riconoscimento ai ladini trentini di una propria rappresentanza in consiglio provinciale, l'estensione della disciplina statutaria di tutela e valorizzazione culturale delle minoranze ai mocheni e ai cimbri, la facoltà di ricorrere al TAR di Trento - riconosciuta agli amministratori degli enti interessati - contro i provvedimenti lesivi del principio di parità fra cittadini.