Commissione provinciale pari opportunità

Procedura di nomina

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Premessa
Designazione delle sei componenti indicate dalle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere
Designazione della rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori
Designazione della rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro
Designazione delle due esperte
Disposizioni comuni
Contatti​​



Premessa

Nella descrizione che s​egue l'uso del genere femminile per indicare i soggetti e gli stati giuridici si intende riferito a entrambi i generi.

La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge provinciale n. 13 del 2012, da:

  • sei componenti designate dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
  •  una rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
  • una rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
  • due esperte individuate dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.

Le componenti designate in rappresentanza delle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e delle organizzazioni dei datori di lavoro devono possedere una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione (art. 14, comma 2) e sono designate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 51 del 18 ottobre 2013.



Designazione delle sei componenti indicate dalle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere - articolo 14, comma 1, lettera b)

Le associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere che desiderano partecipare all'assemblea delle associazioni per la designazione delle sei componenti inviano la richiesta di partecipazione entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data delle elezioni provinciali.

Il termine di presentazione è scaduto il 22 gennaio 2024.

La richiesta deve pervenire utilizzando il modulo A "Richiesta di partecipazione" disponibile nella pagina dedicata alla modulistica.

Alla richiesta si allegano:

  • copia dell'atto costitutivo;
  • copia dello statuto che tra gli scopi sociali prevede iniziative per la promozione delle pari opportunità di genere e che sia approvato da almeno tre anni;
  • una relazione che attesti l'attività svolta dall'associazione, con riferimento almeno agli ultimi tre anni, nell'esercizio delle attività che rientrano tra gli scopi statutari riferiti alla promozione delle pari opportunità di genere.


Le richieste sono valutate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale e la sua decisione è comunicata all'associazione.

Le associazioni ammesse sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale a partecipare all'assemblea delle associazioni per la designazione delle sei componenti.

L'associazione ammessa può presentare una sola candidatura che deve pervenire, a pena d'inammissibilità, entro il quindicesimo giorno precedente la data della seduta dell'assemblea delle associazioni.

La candidatura è presentata utilizzando il modulo B "Presentazione della candidatura", al quale si allega il modulo B1 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà", che va compilato e sottoscritto a cura della candidata.  I moduli sono disponibili nella pagina dedicata alla modulistica.

Sull'ammissibilità della candidatura decide il Presidente del Consiglio provinciale e l'elenco delle candidature ammesse è trasmesso alle associazioni per posta elettronica almeno entro il terzo giorno precedente la data della seduta dell'assemblea delle associazioni. Le associazioni possono prendere visione della documentazione completa riferita alle candidature ammesse secondo le modalità stabilite e comunicate dal Presidente del Consiglio provinciale.

Qualora la legale rappresentante non possa partecipare all'assemblea, può indicare la sua delegata attraverso il modulo E "Delega per la partecipazione all'assemblea delle associazioni", disponibile nella pagina dedicata alla modulistica.

La seduta dell'assemblea è valida se è presente la maggioranza delle associazioni.

Le candidate sono votate a scrutinio segreto e con voto limitato a tre nominativi. Le funzioni di scrutatrice sono assolte dalla rappresentante dell'associazione più giovane di età. Possono essere votati solo i nominativi per i quali è pervenuta la candidatura che sia stata dichiarata ammissibile. Su ogni scheda possono essere riportati non più di tre nominativi; le schede che riportano un numero di nominativi superiore sono dichiarate nulle.

Il Presidente del Consiglio provinciale proclama elette le sei candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti; se più candidate hanno conseguito lo stesso numero di voti si procede a un solo ballottaggio tra di esse; se dopo il ballottaggio permane ancora la parità di voti risulta eletta la più giovane di età.

Il Presidente del Consiglio provinciale redige un elenco delle candidate votate e non risultate elette; se più candidate hanno conseguito lo stesso numero di voti l'ordine è determinato in base all'età, dalla più giovane alla più anziana. L'elenco resta valido per la durata della legislatura ed è utilizzato per le sostituzioni.



Designazione della rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori - articolo 14, comma 1, lettera c)

Il Presidente del Consiglio provinciale, a inizio legislatura, invita le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori, individuate attraverso i dati forniti dalle strutture provinciali competenti, a far pervenire entro la data stabilita nell'invito il nominativo della rappresentante.

La candidatura è presentata attraverso il modulo C "Presentazione della candidatura", al quale si allega il modulo C1 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà", che va compilato e sottoscritto a cura della candidata. I moduli sono disponibili nella pagina dedicata alla modulistica.

La candidatura inviata da organizzazioni sindacali diverse da quelle contattate è inammissibile.

Sull'ammissibilità della designazione decide il Presidente del Consiglio provinciale.

Se le organizzazioni sindacali contattate non esprimono una designazione unitaria, il Presidente del Consiglio provinciale redige un elenco delle designazioni pervenute e i nominativi sono ordinati tenuto conto del numero delle organizzazioni che sostengono il nominativo. Se più nominativi sono sostenuti dallo stesso numero di organizzazioni prevale la più giovane di età.

L'elenco resta valido per la durata della legislatura ed è utilizzato per le sostituzioni.



Designazione della rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro - articolo 14, comma 1, lettera d)

Il Presidente del Consiglio provinciale, a inizio legislatura, invita le organizzazioni dei datori di lavoro, individuate attraverso i dati forniti dalle strutture provinciali competenti, a far pervenire entro la data stabilita nell'invito il nominativo della rappresentante.

La candidatura è presentata attraverso il modulo D "Presentazione della candidatura", al quale si allega il modulo D1 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà", che va compilato e sottoscritto a cura della candidata. I moduli sono disponibili nella pagina dedicata alla modulistica.

La candidatura inviata da organizzazioni diverse da quelle contattate è inammissibile.

Sull'ammissibilità della designazione decide il Presidente del Consiglio provinciale.

Se le organizzazioni contattate non esprimono una designazione unitaria, il Presidente del Consiglio provinciale redige un elenco delle designazioni pervenute e i nominativi sono ordinati tenuto conto del numero delle organizzazioni che sostengono il nominativo. Se più nominativi sono sostenuti dallo stesso numero di organizzazioni prevale la più giovane di età. L'elenco resta valido per la durata della legislatura ed è utilizzato per le sostituzioni.



Designazione delle due esperte - articolo 14, comma 1, lettera e)

Le due esperte sono designate dal Consiglio provinciale e sono scelte in ambito accademico e devono vantare specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.

Per la procedura di designazione si osservano le disposizioni dettate dagli articoli da 135 a 139 del regolamento interno del Consiglio provinciale.



Disposizioni comuni

L'incarico può essere svolto per un massimo di due mandati (articolo 14, comma 3).

Le componenti della commissione sono nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale.



Contatti

Per informazioni sulla procedura di rinnovo dell'assemblea contattare:

segreteria servizio assistenza aula e organi assembleari
telefono: 0461-213290
mail: organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it​