Sugli enti locali non c'è in statuto una disciplina organica di principio, salve alcune norme sulla costituzione di nuovi comuni e la modifica delle relative circoscrizioni e denominazioni (art. 7), sulla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti pubblici locali della provincia di Bolzano (articoli 61 e 62 ) e sul peculiare regime di impugnabilità di atti amministrativi lesivi del principio di parità fra i cittadini di lingua diversa, attribuito ai consiglieri comunali per gli atti dei comuni (art. 92). Il quadro generale sull'ordinamento degli enti locali è ricostruibile sulla base delle seguenti linee fondamentali:
- l'ordinamento dei comuni è disciplinato con legge regionale in modo analogo per le due province (la competenza è di tipo primario: art. 4, n. 3 e art. 65 dello statuto). Questa disciplina è stata svolta con leggi regionali ora unificate e riordinate in una sorta di codice (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), e comprende la disciplina elettorale, l'ordinamento degli organi, degli uffici e dei controlli, del personale dei comuni, della contabilità;
- alle province era stata originariamente riservata dalla norma di attuazione contenuta nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (art. 7) la competenza sull'ordinamento degli enti intermedi; ma oggi la generale competenza sull'ordinamento degli enti locali è ricollocata in regione (art. 4, n. 3 statuto, come modificato dalla
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2). La norma d'attuazione si riferisce alle comunità montane: tale riferimento è stato svolto dalla provincia autonoma di Trento con la costituzione dei comprensori, oggi sostituiti dalle comunità; in provincia di Bolzano sono costituite le comunità comprensoriali;
- in provincia di Trento ci sono 176 comuni; nel 2006, con la
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è stata approvata la cosiddetta riforma istituzionale, destinata a introdurre una nuova articolazione dei poteri locali in ambito provinciale, a promuovere le autonomie locali attraverso un forte decentramento delle funzioni amministrative provinciali ai comuni (singoli o associati in comunità) e al conseguente riordino dell'organizzazione provinciale. Questa legge prevede la costituzione di 16 comunità, dotate di una loro autonomia statutaria e organizzativa, cui sono attribuite funzioni oggi svolte dalla Provincia o dai comuni. Alla provincia sono riservate solo alcune competenze strategiche, di programmazione, indirizzo e controllo;
- alle province spetta la competenza legislativa in materia di finanza locale (art. 80 dello statuto), che si espande anche a disciplinare i limiti di assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento e l'attività contrattuale, e che comprende anche la materia dei tributi locali;
- strumento di valorizzazione delle autonomie locali è il consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione fra provincia ed enti locali. Esso è stato costituito dalla
legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa e amministrativa della provincia;
- nei settori dell'amministrazione locale il ruolo e le attività degli enti sub provinciali costituiti in regione (comuni, altri enti intermedi) sono significativamente collegati, e in qualche misura anche condizionati e compressi, dalle competenze attribuite alla provincia autonoma. E' infatti quest'ultima, nel sistema delineato dallo statuto, il vero centro da cui si snodano tutti gli interventi strategici del potere locale. Lo provano:
- il complesso delle competenze (legislative e amministrative) attribuite direttamente dallo statuto alle province autonome, che ricopre la massima parte delle funzioni tipiche del governo locale;
- la modalità di delega di funzioni dalla provincia agli enti locali, che è prevista solo a titolo eventuale e limitato quanto ad oggetti (art. 18 dello statuto); accanto alla delega di funzioni, una norma di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987) ha più recentemente riconosciuto alle province la facoltà d'attribuire direttamente in capo ai comuni funzioni provinciali (originariamente era richiesta una legge regionale); oggi tutta questa materia è disciplinata dalle legge provinciale n. 3 del 2006;
- alcuni poteri strategici che le province autonome hanno fino a oggi esercitato, o che tuttora esercitano direttamente nei confronti degli enti locali. Accanto alla competenza in materia di finanza locale, le province (attraverso le giunte) effettuano il controllo sugli enti locali: oggi - anche in parallelo a quant'è avvenuto in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione - esso è limitato al controllo sugli organi (anche sostitutivo), e non più sugli atti, sulla base della disciplina stabilita dalla legge regionale (art. 54, n. 5 dello statuto);
- il collegamento diretto (e quasi esclusivo) fra provincia ed enti locali sotto il profilo dei flussi finanziari: in base all'art. 81 dello statuto sono le province (senza diretti trasferimenti da parte dello Stato) che corrispondono ai comuni i mezzi finanziari idonei ad adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni loro attribuite. I termini di questi trasferimenti sono periodicamente concordati fra provincia e comuni, sulla base di una legge provinciale che disciplina in modo organico il settore della finanza locale (legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36);
- la particolare disciplina stabilita dalla norma di attuazione dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987) che, nell'estendere anche ai comuni della regione le funzioni amministrative conferite in via generale dallo Stato al livello locale, ne limita di fatto la concreta operatività ai soli casi in cui tali funzioni non risultino già conferite (per statuto o norma di attuazione) alle province o alla regione, cosa che succede nella generalità dei casi; e che rinvia ad apposite leggi provinciali l'attribuzione ai comuni di funzioni amministrative collocate al livello provinciale.