Che cos'è l'accesso
La Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" consente a soggetti collettivi organizzati (associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, ecc.; enti locali, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, partiti, sindacati, ecc …) l'accesso ai programmi RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso trasmissioni autogestite.
Le trasmissioni vengono realizzate in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della Rai. I programmi devono essere prodotti in lingua italiana.
L'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI regionale è regolato dal Comitato provinciale per le Comunicazioni sulla base del regolamento approvato con delibera n. 2 del 19 marzo 2013.
Il Comitato esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della RAI; svolge inoltre attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso e sull'esecuzione dei piani trimestrali approvati.
Il Comitato ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti ma a tutt'oggi la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non ha ancora espresso alcun parere.