L'autonomia
Ordinamento e gli organi provinciali

Gli istituti di partecipazione popolare

​Referendum e iniziativa legislativa popolare sono istituti previsti ma non disciplinati dallo statuto speciale. Fino alla riforma statutaria del 2001 la loro disciplina era riservata alla legge regionale. La riforma ha introdotto alcune novità di rilievo: oltre ad aver escluso il referendum confermativo nazionale per le modifiche statutarie (art. 103, quarto comma, dello statuto​), ha esteso la competenza in materia alle province e ha ampliato la tipologia dei referendum che possono essere indetti a livello provinciale.

I principi statutari sul referendum e sull'iniziativa popolare vedono:

  • a livello regionale la disciplina del referendum e delle iniziative popolari relativa a leggi regionali. A parte l'ipotesi prevista dall'art. 7 dello statuto (sulla consultazione per l'istituzione di nuovi comuni o per la modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali), la previsione di referendum è oggi limitata al referendum abrogativo delle leggi regionali (art. 60 dello statuto): la relativa disciplina è contenuta nella legge regionale 24 giugno 1957, n. 11. Per le iniziative popolari regionali (anche in questo caso il riferimento statutario è dato dall'art. 60) opera invece la legge regionale 16 luglio 1972, n. 15. Queste leggi - in quanto approvate prima della riforma statutaria del 2001 - contengono disposizioni anche sui referendum e sulle iniziative popolari relative a leggi provinciali: queste non sono più applicabili in provincia di Trento;
  • a livello provinciale la competenza a disciplinare forme diverse di referendum sulla base di principi stabiliti in statuto e nella legge provinciale sulla forma di governo o in una legge ad hoc, comunque  approvata con le modalità della legge sulla forma di governo (art. 47, secondo comma, dello statuto).

Per i referendum e le iniziative popolari da svolgere in provincia di Trento non si applica più la legislazione regionale approvata prima della riforma dello statuto, quindi, bensì la legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13, sulla disciplina del referendum confermativo e - più in generale - la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali), approvata con la procedura stabilita dall'articolo 47 dello statuto. Questa legge contiene una disciplina distinta per i singoli istituti, accanto ad un nucleo di normativa uniforme (ad esempio quanto all'inammissibilità delle proposte nel periodo elettorale e in quello immediatamente successivo).

  • Referendum confermativo (art. 47 dello statuto e legge provinciale n. 13 del 2002): la legge stabilisce la procedura per l'indizione del referendum previsto dall'articolo 47 dello statuto, ed è stata approvata necessariamente prima della legge elettorale e sulla forma di governo, dato che quest'ultima è soggetta a tale tipo di referendum, quando lo chiedono - entro tre mesi dalla pubblicazione della legge sul bollettino ufficiale della regione - un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri provinciali; se però la legge sulla forma di governo viene approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri il referendum può essere richiesto solo da un quindicesimo degli aventi diritto al voto. La legge disciplina la procedura di richiesta del referendum (sia da parte degli elettori che da parte dei consiglieri provinciali), la verifica di ammissibilità del quesito e delle sottoscrizioni (a cura dell'ufficio centrale del referendum), la procedura per la sua indizione (da parte del presidente della provincia), il suo svolgimento e la proclamazione del risultato.

    • Non è richiesto un quorum di partecipazione; la promulgazione è disposta sia in caso di mancata presentazione della richiesta di referendum entro il termine di tre mesi dall'apposita pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione, sia nel caso di richiesta dichiarata inammissibile, sia nel caso di esito favorevole (a maggioranza dei voti validi);
    • è stabilita un'apposita disciplina per l'ipotesi di impugnativa del governo davanti alla corte costituzionale, promossa prima della promulgazione della legge (le eventuali operazioni referendarie sono sospese in attesa della decisione del giudice).
  • Referendum propositivo e consultivo (legge sui referendum provinciali):
    • hanno identico oggetto (specifiche questioni di particolare interesse provinciale); differiscono fra loro solo in ragione dei proponenti abilitati a presentare la richiesta: nel referendum propositivo sono proponenti solo i cittadini elettori (sono richieste almeno 8.000 sottoscrizioni, oppure 1.500 se l'oggetto della proposta concerne questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche); nel referendum consultivo la richiesta spetta solo a soggetti pubblici (consiglio provinciale con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti; almeno dieci consigli comunali che rappresentino il 5 per cento dei residenti in provincia; giunta provinciale; consiglio delle autonomie. Anche qui ci sono previsioni particolari a tutela delle minoranze linguistiche);
    • è prevista una procedura finalizzata all'esame della richiesta, che dev'essere supportata da un comitato promotore. L'esame avviene attraverso un'apposita commissione di esperti, cui spetta la decisione circa l'ammissibilità dell'iniziativa, nonché la verifica delle firme e la proclamazione dei risultati. Inoltre è disciplinata la raccolta delle firme, l'indizione del referendum (a cura del presidente della provincia) e il suo svolgimento;

    • quanto all'esito, è previsto che in caso di risultato positivo (a condizione che abbia partecipato al voto il 40 per cento degli aventi diritto) ​giunta e consiglio provinciale siano tenuti ad adottare entro tre mesi - secondo la rispettiva competenza - le iniziative e i provvedimenti per consentire l'attuazione del risultato.
  • Referendum abrogativo  (legge sui referendum provinciali):
    • serve per abrogare solo leggi o parti di leggi provinciali;
    • per essere indetto sono richieste almeno 8.000 sottoscrizioni di elettori, oppure venti delibere conformi di consigli comunali;
    • non è ammesso sulle leggi provinciali riguardanti bilanci e tributi, sulle leggi di tutela delle minoranze linguistiche, su leggi elettorali e sulla forma di governo. Su leggi che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche può essere indetto solo quando lo richiedono almeno 1.500 elettori residenti nei comuni dove sono insediate le minoranze;
    • anche in questo caso (e con rinvio alla normativa per il referendum propositivo) è prevista una procedura di presentazione della richiesta referendaria da parte di un comitato promotore; l'esame d'ammissibilità spetta alla commissione per il referendum, che verifica anche le firme raccolte e i risultati del referendum;
    • se i risultati sono favorevoli (a condizione che abbia partecipato al voto il 40 per cento degli aventi diritto​​) il presidente della provincia proclama l'abrogazione della legge, con proprio decreto.
  • Iniziativa popolare  (legge sui referendum provinciali)Con questa disciplina si consente agli elettori di presentare in consiglio provinciale propri disegni di legge.
    • Il progetto (presentato da almeno tre proponenti) dev'essere accompagnato da almeno 2.500 firme di elettori;

    • l'iniziativa non è ammessa in materia tributaria e di bilancio;
    • è stabilita una procedura per la raccolta delle firme (la stessa valida per i referendum) e una verifica formale e di contenuto (la proposta non è ammessa se contrasta con la costituzione e lo statuto);
    • la legge disciplina l'assegnazione del progetto alla commissione competente e stabilisce anche specifici diritti dei proponenti alla partecipazione al procedimento legislativo ;
    • se il consiglio non inizia l'esame della proposta entro ventiquattro mesi dalla presentazione, essa è sottoposta a referendum popolare senza necessità di raccolta di sottoscrizioni; se l'esito è favorevole (e ha partecipato al referendum almeno il 50 per cento degli aventi diritto al voto) la legge viene promulgata.