Il Difensore civico è un organo monocratico di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi del
cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione e degli enti erogatori di pubblici servizi, scelto fra persone in possesso di competenza ed esperienza giuridico-amministrativa con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.
La sua consulenza ed il suo intervento, di carattere dissuasivo-persuasivo, sono gratuiti. Il difensore
civico, quale autorità di garanzia extragiudiziale, svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
La sua attività di consulenza ed il suo intervento, alternativi ai rimedi rappresentati dai ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, sono finalizzati a garantire il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la legalità dell'azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione).
La legge istitutiva (l.p. n. 28/1982) è stata modificata dalla legge provinciale n. 5/2017, che ha istituito
(art. 9 bis) il Garante dei diritti dei detenuti e il Garante dei diritti dei minori, operanti in autonomia
nello svolgimento delle proprie funzioni e dalla legge provinciale n. 12/2020, che ha determinato in 5 anni la durata del mandato del Difensore civico e dei Garanti.