Codice provinciale

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13

Oggetto

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

Testi
Ultimo testo aggiornato al 07 dicembre 2022
modificato l'art. 21
testo originale
Caratteristiche principali
Data Atto
13 ottobre 2017
Stato corrente
vigente
Pubblicazione sul BUR
n.o 42 del 17-10-2017
Materia principale
3.6.
Beni e attività culturali
  • Capo I

    Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse

  • Art. 1 - Art. 10

    omissis

  • Art. 11

    Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

  • Art. 12

    Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

  • Art. 13 - Art. 19

    omissis

  • Art. 20

    Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

  • Art. 21

    omissis

  • Art. 22 - Art. 25

    omissis

  • Art. 26

    omissis

  • Capo II

    Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse

  • Art. 27 - Art. 41

    omissis

  • Art. 42

    omissis

  • Art. 43

    omissis

  • Capo III

    Disposizione finale

  • Art. 44

    Disposizioni finanziarie

Testo aggiornato al 07 dicembre 2022
modificato l'art. 21

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

(b.u. 17 ottobre 2017, n. 42, suppl. n. 4)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse

Art. 1 - Art. 10

omissis

Note al testo

Articoli modificativi degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, sostitutivi degli articoli 4, 8, introduttivi degli articoli 9 bis e 9 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

omissis

6.    Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

Note al testo

I commi da 1 a 5 modificano l'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

omissis

4.    Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

Note al testo

I commi da 1 a 3 modificano l'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 13 - Art. 19

omissis

Note al testo

Articoli modificativi degli articoli 18, 19, 22, 24, sostitutivi degli articoli 21 bis, 23 e introduttivi dell'art. 18 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1.    omissis

2.    L'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La revisione della composizione degli organi secondo le disposizioni del predetto articolo 25, come sostituito dal comma 1, è disposta entro i novanta giorni successivi alla predetta data e continuano a operare gli organi di ciascun museo della Provincia individuati dall'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Note al testo

Il comma 1 sostituisce l'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 21

omissis

Note al testo

Il comma 1 introduce l'art. 25 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge); il comma 2 è stato abrogato dall'art. 22 della l.p. 21 novembre 2022, n. 15.

Art. 22 - Art. 25

omissis

Note al testo

Articoli modificativi degli articoli 27, 32 e introduttivi degli articoli 26 bis e 26 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 26

omissis

Note al testo

Articolo modificativo dell'art. 6 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse

Art. 27 - Art. 41

omissis

Note al testo

 

Articoli modificativi degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 bis, 19, 24, introduttivi degli articoli 6 bis, 7 bis e abrogativi dell'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 42

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 2, 4 e 5 della l.p. 14 febbraio 1980, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 43

omissis

Note al testo

Articolo modificativo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e abrogativo dell'art. 6 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo III

Disposizione finale

Art. 44

Disposizioni finanziarie

1.    Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2.    Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

3.    Dall'applicazione dell'articolo 15 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

4.    Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5.    Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

6.    Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 03 (ricerca e innovazione), titolo 2 (spese in conto capitale).

7.    Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

8.    Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 19 (relazioni internazionali), programma 02 (cooperazione territoriale), titolo 2 (spese in conto capitale).

9.    Dall'applicazione dell'articolo 26 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

10.  Dall'applicazione dell'articolo 42 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 01 (valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (spese in conto capitale).

11.   Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 1, le stesse sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Note al testo

I commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Testo aggiornato al 30 dicembre 2017

modificato l'art. 44

Testo aggiornato al 01 novembre 2017


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