LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali
2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse
(b.u. 17 ottobre 2017, n. 42, suppl. n. 4)
Capo I
Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali
2007), e di disposizioni connesse
Art. 1 -
Art. 10
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9,
sostitutivi degli articoli 4, 8, introduttivi degli articoli 9 bis e 9 ter
nella legge provinciale sulle attività culturali
2007;
il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima
legge.
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale
sulle attività culturali 2007
omissis
6. Fino alla data di approvazione della deliberazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo,
continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del
comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima
modificazione.
Note al testo
I commi da 1 a 5 modificano l'art. 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale
sulle attività culturali 2007
omissis
4. Fino alla data di approvazione della deliberazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali
2007, come modificato dal presente
articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in
attuazione del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali
2007 nel testo previgente alla medesima
modificazione.
Note al testo
I commi da 1 a 3 modificano l'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il
testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 13 -
Art. 19
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 18, 19, 22, 24,
sostitutivi degli articoli 21 bis, 23 e introduttivi dell'art. 18 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007; il
testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali
2007
1. omissis
2. L'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali
2007, come sostituito dal comma 1, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La revisione della composizione degli
organi secondo le disposizioni del predetto articolo 25, come sostituito dal
comma 1, è disposta entro i novanta giorni successivi alla predetta data e
continuano a operare gli organi di ciascun museo della Provincia individuati
dall'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in carica alla data di entrata in vigore del
presente articolo.
Note al testo
Il comma 1 sostituisce l'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007; il
testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
Art. 21
omissis
Note al testo
Il comma 1 introduce l'art. 25 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 (il
testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge); il comma
2 è stato abrogato dall'art. 22 della l.p. 21
novembre 2022, n. 15.
Art. 22 -
Art. 25
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 27, 32 e
introduttivi degli articoli 26 bis e 26 ter nella legge
provinciale sulle attività culturali 2007; il testo delle modificazioni
in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 26
omissis
Note al testo
Articolo modificativo dell'art. 6 bis della legge
provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è
riportato in quest'ultimo articolo.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003),
e di disposizioni connesse
Art. 27 -
Art. 41
omissis
Note al testo
Articoli modificativi degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9,
12, 13, 14, 16 bis, 19, 24, introduttivi degli articoli 6 bis, 7 bis e
abrogativi dell'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali
2003;
il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima
legge.
Art. 42
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 2, 4 e 5 della l.p. 14 febbraio 1980, n. 2; il testo delle
modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Art. 43
omissis
Note al testo
Articolo modificativo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8
e abrogativo dell'art. 6 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16; il
testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
Capo
III
Disposizione finale
Art. 44
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano
maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05
(tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02
(attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1
(spese correnti).
2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo
economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo
2 (spese in conto capitale).
3. Dall'applicazione dell'articolo 15 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese
correnti).
4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25
bis, comma 3, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con riferimento
alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti
museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal
2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni
della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05
(Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (Spese correnti). Alla
relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il
2019, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale
29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla
copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.
5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25
bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 21, con
riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti
museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal
2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni
della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10
(Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede
mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, delle autorizzazioni di
spesa disposte sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale), dall'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime
si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.
6. Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo
economico e competitività), programma 03 (ricerca e innovazione), titolo 2
(spese in conto capitale).
7. Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 1, della legge provinciale
sulle attività culturali 2007, come
introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già
autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).
8. Dall'applicazione dell'articolo 26 ter, comma 2, della legge provinciale
sulle attività culturali 2007, come
introdotto dall'articolo 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già
autorizzate in bilancio nella missione 19 (relazioni internazionali), programma
02 (cooperazione territoriale), titolo 2 (spese in conto capitale).
9. Dall'applicazione dell'articolo 26 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18
(relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01
(relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese
correnti).
10. Dall'applicazione dell'articolo 42 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 01
(valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (spese in conto
capitale).
11. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali
derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 1, le stesse sono assunte
nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte sull'apposito fondo (capitolo
905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali),
titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate
dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il
contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale
27 dicembre 2010, n. 27.
Note al testo
I commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.