Un principio fondamentale della costituzione italiana sancisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme consentite dalla costituzione stessa.
L'attuale specializzazione degli organi e delle funzioni ha raggiunto un punto così alto che è impossibile, per il popolo, intervenire esercitando direttamente le funzioni di un grande Stato. Lo strumento idoneo per esprimere la sovranità popolare diventa così il parlamento. In una democrazia rappresentativa, quindi, il popolo esercita la sovranità scegliendo le persone che rivestono cariche pubbliche: e anzitutto eleggendo il parlamento, l'organo abilitato a determinare ed esprimere la volontà generale. Tra esso e il popolo ci sono meccanismi reciproci di responsabilità e di controllo.
Nel nostro sistema costituzionale, d'altronde, il popolo può intervenire direttamente nei procedimenti parlamentari attraverso la presentazione di petizioni, disegni di legge e referendum. Gli stessi meccanismi sono previsti nel sistema statutario trentino, per quanto riguarda i rapporti fra i cittadini e il consiglio provinciale.
La petizione
Presentare una petizione è un diritto che spetta a ogni cittadino, che, facendosi carico di un interesse generale, ha la possibilità di informare il consiglio su una richiesta volta a esporre necessità comuni a più persone, ma anche diretta a chiedere l'adozione di un provvedimento legislativo.
La petizione è un documento che illustra una determinata situazione e le ragioni per le quali si chiede un intervento del consiglio. E' usualmente corredata da un consistente numero di firme, proprio a dimostrare l'interesse generale a quell'argomento.
La petizione dev'essere presentata alla segreteria del consiglio, anche per posta.
Dopo un esame preliminare da parte dell'ufficio di presidenza, il presidente del consiglio trasmette la petizione alla commissione permanente competente per materia.
In commissione si esamina la tematica della petizione con un'istruttoria che comprende, oltre allo studio delle possibili problematiche giuridiche e tecniche, l'audizione dell'assessore provinciale che tratta la materia e la consultazione di una rappresentanza dei promotori della petizione. La commissione può decidere anche di prendere diretta visione dei problemi portati alla sua attenzione: in questo caso programma dei sopralluoghi sul territorio.
La commissione termina la sua attività presentando una relazione conclusiva che, oltre a illustrare l'attività svolta, può contenere ipotesi di soluzione delle problematiche analizzate.
Il presidente del consiglio trasmette la relazione agli interessati, a tutti i consiglieri e alla giunta provinciale.
L'iniziativa legislativa popolare
Sia la costituzione che lo statuto speciale stabiliscono che l'iniziativa legislativa, cioè la possibilità di presentare un documento potenzialmente idoneo a diventare una legge della provincia, spetta anche al popolo.
Le regole che un qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni provinciali deve osservare per farsi promotore di un disegno di legge sono stabilite da una legge provinciale.
La segreteria del consiglio provinciale, su richiesta di almeno tre promotori - che formalizzano l'oggetto dell'iniziativa -, fornisce i moduli necessari per raccogliere le firme e per redigere il testo della proposta. La proposta, che non può riguardare materia tributaria o di bilancio, dev'essere redatta in articoli e preceduta da una relazione che ne illustri le finalità. Per scriverne il testo i promotori possono chiedere al presidente del consiglio di essere assistiti dagli uffici del consiglio.
La proposta dev'essere accompagnata dalle firme autenticate di duemilacinquecento elettori. Se la proposta riguarda interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a cinquecento.
Le firme si devono raccogliere entro novanta giorni, decorrenti dalla data di consegna dei moduli. La legge prevede modalità per rimborsare le spese necessarie per l'autenticazione delle firme.
Depositata la proposta legislativa il presidente del consiglio - valutata entro quindici giorni la sua proponibilità, in termini di rispetto della costituzione, dello statuto speciale e della legge - la assegna alla commissione competente per materia, ai cui lavori potrà partecipare il primo proponente, a cui, in questa fase del procedimento, sono riservati i diritti di un consigliere provinciale proponente.
Altre regole, soprattutto di carattere temporale, assicurano al procedimento legislativo dei disegni di legge d'iniziativa popolare particolari facilitazioni.
Ulteriori informazioni sull'iniziativa legislativa popolare, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.
Il referendum propositivo e consultivo
Il referendum propositivo o consultivo è una forma importante di partecipazione politica popolare, che trova il suo fondamento negli articoli 2 e 3 della costituzione. E' una modalità di verifica della consonanza di volontà tra la comunità e gli organi pubblici di governo, e può avere rilevanza sulla loro responsabilità politica.
La disciplina del referendum propositivo e cdi quello consultivo è stabilita da un'apposita legge provinciale. Le due forme referendarie si differenziano sostanzialmente nel nome, che è diverso a seconda della qualità dei promotori.
Il referendum propositivo può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno dieci persone, che si incaricano di raccogliere ottomila sottoscrizioni autenticate di elettori (per gli elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbri il numero delle firme è ridotto a millecinquecento). Ulteriori informazioni sui referendum propositivi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.
Il referendum consultivo può essere richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio provinciale, dalla giunta provinciale, da dieci consigli comunali che rappresentino il cinque per cento della popolazione residente in provincia, dal consiglio delle autonomie locali. Ulteriori informazioni sui referendum consultivi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.
Il referendum deve riguardare questioni di particolare interesse provinciale, ma non può interessare tematiche in materia tributaria o di bilancio o già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni.
L'ammissibilità e la chiarezza della questione che s'intende sottoporre a referendum è valutata da un'apposita commissione per il referendum, istituita presso il consiglio e che può chiedere la riformulazione del quesito. Se il referendum è ammesso il comitato promotore ha novanta giorni di tempo per la raccolta delle firme.
Non si possono presentare richieste di referendum nell'anno precedente la scadenza del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del nuovo consiglio.
Il referendum è indetto con decreto del presidente della provincia, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 1° marzo e il 30 aprile.
Dopo la decisione di ammissibilità del referendum e fino alla conclusione della consultazione non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle questioni oggetto del referendum.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e purché abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
Se il referendum ha esito positivo il consiglio o la giunta provinciale adottano le iniziative e i provvedimenti di competenza entro tre mesi.
Il referendum abrogativo
Il referendum abrogativo è un atto di carattere legislativo attraverso il quale il popolo cancella dall'ordinamento una determinata legge.
La disciplina delle modalità di esercizio del referendum abrogativo delle leggi provinciali è stabilita da un'apposita legge provinciale.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi tributarie o di bilancio, le leggi di tutela delle minoranze linguistiche e le leggi in materia elettorale e sulla forma di governo.
La proposta di referendum dev'essere presentata da un comitato promotore - che in seguito deve raccogliere ottomila sottoscrizioni autenticate - o da venti consigli comunali. La legge prevede modalità per rimborsare le spese necessarie per l'autenticazione delle firme. Il numero delle firme è ridotto a millecinquecento per i residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbri che chiedono l'abrogazione totale o parziale di una legge che coinvolge i loro interessi.
La regolarità della proposta è verificata da un'apposita commissione per il referendum, istituita presso il consiglio, che comunica la propria decisione al primo proponente e la pubblica nel bollettino ufficiale della regione. Le firme si devono raccogliere entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del referendum.
Non si possono presentare richieste di referendum nell'anno precedente la scadenza del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del nuovo consiglio.
Il referendum è indetto con decreto del presidente della provincia, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 1° marzo e il 30 aprile.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e purché abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
Se il referendum ha esito positivo l'abrogazione della normativa in esame è dichiarata con decreto del presidente della provincia.
Ulteriori informazioni sui referendum abrogativi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.