Effetti della legge cost n.2 del 2001

Questa legge si muove nel solco della precedente legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 che - modificando gli articoli della Costituzione relativi alla forma di governo delle regioni ordinarie - aveva attribuito alle stesse nuove e più ampie competenze in materia di autonomia statutaria e di sistema elettorale, consentendo in particolare l'elezione diretta del presidente della regione.
Anche la riforma degli statuti speciali (avvenuta peraltro in modo non uniforme) è finalizzata ad attribuire a queste regioni una maggiore autonomia di scelta sulla rispettiva forma di governo. Ciò avviene riconducendo questa materia - che prima era disciplinata negli stessi statuti speciali in modo pressoché uniforme - ad una legge regionale (per le province autonome alla legge provinciale) approvata con procedura rinforzata.
Si sono poste quindi le basi per diversificare le scelte elettorali e di forma di governo fra le regioni (in Trentino - Alto Adige fra le stesse province), fermo restando il rispetto di alcuni principi inseriti nei rispettivi statuti (mentre per le regioni ordinarie analoghi principi sono posti direttamente dalla Costituzione).
  • I caratteri ed i contenuti principali che questa riforma viene ad avere sull'impianto statutario del Trentino - Alto Adige (art. 4 legge costituzionale n. 2 del 2001) sono questi:
    • non è una riforma organica dello statuto come quella del 1971, conseguente al Pacchetto: infatti lo statuto non viene integralmente rivisto ma solo modificato e integrato in alcuni punti, peraltro molto significativi per il loro contenuto innovativo e per le prospettive di attuazione legislativa che i consigli provinciali sono chiamati a svolgere;
    • la novità di maggior spicco è quella relativa alla definizione della forma di governo (cioè il sistema elettorale e la disciplina dei rapporti fra gli organi statutari). Il Parlamento ha favorito l'autonomia di scelta della forma di governo, e l'impostazione di partenza non è vincolativamente preordinata ad un sistema elettorale caratterizzato dall'elezione diretta dei presidenti, in linea con la disciplina elettorale delle regioni ordinarie. Lo statuto lascia spazio a soluzioni diverse, da dettare nella legge provinciale sulla forma di governo, che deve essere approvata con una particolare maggioranza ed è soggetta a referendum confermativo eventuale;
    • la legge sulla forma di governo provinciale (cd. legge statutaria) è una diretta conseguenza del trasferimento della competenza elettorale dalla regione alle province autonome, e della rimodulazione del consiglio regionale come organo di secondo grado, composto dai due consigli provinciali autonomamente eletti. Mentre rimane invariata la forma di governo regionale, la riforma dello statuto si muove per un rafforzamento del ruolo delle due province (che fra l'altro acquistano nuove competenze istituzionali) e pone le basi per un distacco dei due sistemi elettorali. Lo statuto accentua la diversità dei regimi fra le due province, riducendo ad un anno per la sola provincia di Trento il periodo di residenza obbligatorio per l'esercizio del diritto di voto (che rimane invece di quattro anni per l'elettorato attivo in Alto Adige) e confermando l'obbligo del sistema proporzionale per la sola provincia di Bolzano;
    • forma di governo a parte, l'impianto statutario rimane unitario, come si desume, fra l'altro, dal permanere dei collegamenti fra il consiglio regionale e i consigli provinciali (lo scioglimento del primo comporta la decadenza dei secondi); dalla contestualità dell'elezione dei consigli provinciali; dall'iniziativa legislativa per riformare lo statuto, svolta nell'ambito del consiglio regionale ma su proposta conforme di entrambi i consigli provinciali;
    • ultime, ma non per importanza, sono da ricordare le nuove garanzie per le minoranze linguistiche: come la garanzia di rappresentanza in giunta regionale per il gruppo linguistico ladino anche in deroga alla rappresentanza proporzionale, il riconoscimento ai ladini trentini di una propria rappresentanza in consiglio provinciale; l'estensione della disciplina statutaria di tutela e valorizzazione culturale delle minoranze (anche per i mocheni e cimbri); la facoltà di ricorrere al Tar di Trento - riconosciuta agli amministratori degli enti interessati - contro i provvedimenti lesivi del principio di parità fra cittadini.
  • In provincia di Trento si è data applicazione ai nuovi principi statutari con l'approvazione di una serie di norme che hanno profondamente ridisegnato e innovato la forma di governo provinciale. Se ne ricordano di seguito gli atti più significativi, rinviando per un dettaglio della relativa disciplina ai capitoli successivi:
    • la legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo prevista dall'articolo 47 dello statuto speciale), indispensabile per procedere all'approvazione della nuova legge elettorale e sulla forma di governo;
    • la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), che - ridisegnando complessivamente il nuovo sistema elettorale provinciale, e prevedendo l'elezione diretta del presidente della provincia - ha disattivato l'applicazione della norma transitoria che la legge costituzionale n. 2 del 2001 (all'articolo 4, commi 2 e 3) aveva disposto per le prossime elezioni in caso di inerzia del legislatore provinciale;
    • la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), che ha disciplinato organicamente gli istituti di democrazia diretta in ambito provinciale, essendo venuta meno in questo settore la precedente disciplina legislativa regionale;
    • alcune altre normative consequenziali o integrative, come la legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia); la progressiva modifica del regolamento interno del consiglio provinciale (a cominciare con la deliberazione del consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4) finalizzata a correggere la procedura consiliare alla luce dei nuovi principi di riforma e ad integrarla per alcuni aspetti conseguenti al nuovo sistema elettorale; la modifica della norma di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50) sull'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio provinciale, intervenuta con decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

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