Difensore civico
Il Difensore civico nella Provincia autonoma di Trento

FAQ


Quanto costa rivolgersi al Difensore civico?
Nulla, il servizio è gratuito

Il Difensore civico interviene anche d’ufficio?
Sì, può intervenire anche d’ufficio nei casi di notizie di cattiva amministrazione da parte di Enti pubblici ed in materia ambientale​, ai sensi degli artt. 2 bis e 3 bis della l.p. 28/1982

Cosa può fare il Difensore civico

Il Difensore civico può:

  • chiedere informazioni, chiarimenti o documenti; 
  • intervenire in casi di disfunzioni, ritardi o cattiva amministrazione in generale, anche per suggerire soluzioni o formulare proposte; 
  • convocare i funzionari responsabili del procedimento o della struttura operativa per un esame congiunto della questione controversa;
  • intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in caso di diniego espresso o tacito dell'Amministrazione interessata;
  • costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati nei quali sia offesa una persona affetta da handicap.

Cosa non può fare il Difensore civico?
Il Difensore civico 
  • non svolge funzioni di avvocato, quindi non può rappresentare il cittadino in giudizio;
  • non è un magistrato, quindi non può emettere sentenze né può modificare sentenze emesse dal Giudice Amministrativo od Ordinario;
  • non può intervenire nelle controversie tra privati, per le quali è necessario rivolgersi ad un avvocato, con possibilità di instaurare apposito procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria, salvo stare in giudizio, laddove sia consentito dall'ordinamento, senza patrocinio di un legale;
  • non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione: quindi non può emettere provvedimenti amministrativi, né imporre all'Amministrazione stessa l'adozione di un determinato provvedimento, né può annullarlo o revocarlo;
  • non può comminare sanzioni, ma può segnalare all'Amministrazione di appartenenza, ai fini dell'eventuale azione disciplinare, il funzionario che ostacoli o impedisca le funzioni di difesa civica.

Quali sono i requisiti e i criteri di nomina del Difensore civico?
Il Difensore civico è istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale; è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti fra persone in possesso di un'elevata competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa. Il Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di importanti funzioni istituzionali e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e può essere revocato dal Consiglio provinciale solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.