(Riferimenti normativi: l. 7 agosto 1990, n. 241; l. 5 febbraio 1992, n. 104; l. 15 maggio 1997, n. 127; d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; l.p. 20 dicembre 1982, n. 28 ; l.p. 30 novembre 1992, n. 23; l.p. 16 giugno 2006, n. 3; l.p. 30 maggio 2014, n. 4; l.r. 29 ottobre 2014, n. 10)
Di cosa si occupa il Difensore civico
Il Difensore civico ha una competenza generale in tutti i settori della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici, oltre a funzioni di tutela dei diritti umani fondamentali.
Non si occupa, invece, dei settori della giustizia, della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Non interviene nelle questioni tra privati, nelle quali non sia affatto coinvolta la Pubblica Amministrazione.
Le principali aree di intervento sono le seguenti:
- attività amministrativa e procedimento amministrativo in genere
- trasparenza e diritto di accesso
- erogazione servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc.)
- tributi
- settori economico-produttivi
- assistenza e servizi sociali
- tutela delle persone affette da handicap
- sanità, diritto alla salute
- scuola ed istruzione
- cultura
- urbanistica, edilizia, ambiente e paesaggio
- edilizia abitativa
- trasporti
- viabilità, opere pubbliche
Verso quali Enti può intervenire il Difensore civico
Il Difensore civico ha competenza ad intervenire tendenzialmente nei confronti di tutti gli Enti ed uffici pubblici presenti sul territorio provinciale ed in particolare nei confronti di:
- Provincia ed enti ad essa collegati, quali ad esempio Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ITEA S.p.A. e società ed aziende locali di pubblico servizio
- Comuni convenzionati ed altri Enti convenzionati (ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.p. 20 dicembre 1982, n. 28).
- Comuni non convenzionati ed altri Enti non convenzionati (in base al principio costituzionale di leale collaborazione)
- Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici hanno sede ed operano sul territorio provinciale (ad es. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministeri) fatta eccezione per i settori di difesa, sicurezza pubblica e giustizia (ai sensi dell’art. 16, l. 15 maggio 1997, n. 127)