I principi
fondamentali che regolano
l'ordinamento del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici della provincia autonoma di Trento sono essenzialmente questi:
- sono stati recepiti i principi stabiliti dalle grandi leggi di riforma statali sull'impiego pubblico (come la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, più volte modificato e oggi confluito nel testo unico sul pubblico impiego approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Quindi il sistema provinciale, come avviene negli altri enti pubblici, è oggi ispirato ai principi della privatizzazione, delegificazione e contrattualizzazione;
- accanto ad una legge organica sul personale della provincia (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) la disciplina è oggi collocata parte in norme di grado regolamentare, attuative della legge, e parte nei contratti collettivi di lavoro (sono stati istituiti vari comparti: personale delle autonomie locali, personale della scuola, personale del servizio sanitario provinciale), ferma rimanendo l'applicazione ai singoli rapporti di lavoro - per quanto non disposto da queste fonti locali - delle norme del diritto comune;
- in particolare sono ormai riservate alla contrattazione collettiva tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (come i diritti sindacali, i contenuti e la struttura del rapporto di lavoro, le norme disciplinari, il trattamento economico e il regime professionale), mentre rimangono disciplinati con legge soprattutto il sistema organizzativo degli uffici, i rapporti fra l'attività d'indirizzo politico e la direzione amministrativa, la disciplina degli incarichi alla dirigenza, le dotazioni organiche, le procedure di conferimento degli uffici e degli incarichi pubblici (concorsi ecc.);
- altro principio fondamentale in questo settore è quello della separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione: le prime (definizione di obiettivi, programmi, funzioni di controllo, quantificazione delle risorse, conferimento degli incarichi) sono riservate alla giunta provinciale; le seconde (gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, direzione degli uffici, attuazione di obiettivi e programmi) ai dirigenti. Conseguentemente cambia il regime delle responsabilità, che vede un notevole e generalizzato ampliamento di quelle dirigenziali, con l'istituzione di idonee forme di valutazione e di controllo;
- l'assetto organizzativo della provincia oggi disciplinato specialmente dalla legge sul personale dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sulla riforma istituzionale; ma in parte la disciplina è delegificata. Si articola in alcune strutture di vertice, con compiti prevalenti di coordinamento generale (i dipartimenti), cui fanno riferimento i servizi, che sono le unità fondamentali della struttura organizzativa e che si possono articolare - a loro volta - in uffici. Le attribuzioni dei servizi sono indicate in atti amministrativi di organizzazione, e si spingono al dettaglio delle singole funzioni e delle tipologie dei vari adempimenti, in correlazione con le competenze legislative e amministrative della provincia. Specifiche disposizioni garantiscono un collegamento fra l'esercizio dei poteri degli organi politici (presidente e assessori) e l'esercizio delle attribuzioni svolte dal personale amministrativo.
I principi fondamentali che regolano l'azione amministrativa svolta dalle strutture provinciali sono questi:
- sono stati recepiti i principi della legislazione statale di riforma dell'azione amministrativa (soprattutto la legge 7 agosto 1990, n. 241): una legge organica disciplina il procedimento amministrativo provinciale, la semplificazione delle procedure, il regime dell'accesso agli atti (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23);
- sotto un profilo più operativo l'azione amministrativa provinciale si svolge oggi - in gran parte - attraverso piani e programmi disposti dalle varie leggi di settore, e sulla base di programmi di gestione adottati annualmente dalla giunta;
- qui sono strategiche alcune leggi provinciali che regolano strumenti generali dell'azione amministrativa, quali la disciplina sui beni e i contratti pubblici (legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23), la disciplina sulla programmazione (legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), la disciplina sulla contabilità provinciale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7), la disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità (legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6), la disciplina sui lavori pubblici d'interesse provinciale (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26).
A seguito del recepimento nell'ordinamento provinciale dei nuovi principi di riforma sull'organizzazione degli uffici pubblici e sull'esercizio delle attività amministrative, il quadro statutario che attribuisce alla giunta l'esercizio delle attività amministrative riguardanti gli affari d'interesse provinciale (articolo 54 dello statuto) dev'essere letto, oggi, alla luce di questi principi: la giunta rimane l'organo collegiale di vertice dell'amministrazione (con compiti prevalenti di programmazione, indirizzo e controllo), che fa capo al presidente della provincia, cui è affidata la responsabilità complessiva dell'azione amministrativa; ma molte attribuzioni e competenze sono esercitate direttamente dal personale dirigenziale, sebbene delle leggi, non ancora aggiornate ai nuovi principi, le pongano in capo alla giunta.
Frequente è poi la presenza di enti funzionali o strumentali o di altre modalità organizzative: aziende o agenzie (come l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), enti culturali (come gli enti museali) o economici (es.: società di capitali a partecipazione pubblica), fondazioni ecc. Si tratta di forme flessibili e autonome (di solito rette - per gli enti funzionali - da statuti, secondo norme di legge) e collegate alla finanza provinciale, con le quali la provincia gestisce settori strategicamente importanti, quali l'edilizia abitativa (l'istituto trentino per l'edilizia abitativa - ITEA), la sanità (l'azienda provinciale per i servizi sanitari), gli interventi previdenziali (l'azienda provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa), la politica del lavoro (l'agenzia del lavoro), la politica energetica (l'agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia) ecc.
Altra forma rilevante attraverso la quale vengono concretamente svolte le attività amministrative facenti capo alla provincia autonoma è l'attribuzione di funzioni agli enti locali: in primo luogo ai comuni, a titolo di delega (art. 18 dello statuto) o di attribuzione diretta di funzioni (decreto del presidente della repubblica n. 526 del 1987). L'applicazione dei nuovi principi costituzionali sulla collocazione delle funzioni amministrative a livello locale (e specialmente del principio di sussidiarietà) sono destinati ad accentuare queste strategie di politica legislativa. In quest'ambito una svolta importante la si è avuta con l'approvazione della legge sulla riforma istituzionale (legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) che ha ridefinito il quadro dei rapporti fra provincia ed enti locali (comuni e comunità).
Non è un organo previsto dallo statuto il difensore civico: ufficio che opera a vantaggio dei soggetti che vengono a contatto con la pubblica amministrazione, costituito per contribuire ad assicurare il buon esercizio dell'attività amministrativa da parte dei pubblici poteri operanti a livello provinciale:
- è istituito da un'apposita legge (legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28), sulla base di una competenza non espressamente indicata in statuto ma riconducibile a quella primaria sull'organizzazione degli uffici;
- è nominato dal consiglio provinciale; dura in carica quanto il consiglio ed è istituzionalmente collocato presso l' assemblea, da cui riceve gli strumenti per operare;