Il Consiglio In breve

Il "Parlamento trentino"

Premessa

Come avvengono le elezioni

Cosa fa il Consiglio provinciale

Come opera il Consiglio

L'autonomia del Consiglio


 

Premessa

​Il Consiglio provinciale è uno degli organi della Provincia, insieme al Presidente della Provincia e alla Giunta provinciale.

Il Consiglio provinciale può ben essere considerato il "Parlamento" del Trentino e svolge la funzione legislativa. È quindi un organo rappresentativo della popolazione e di indirizzo politico, poiché orienta e determina le scelte politiche della Provincia.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, ed è composto da trentacinque consiglieri.


 

Come avvengono le elezioni

Lo Statuto di autonomia attribuisce ad una legge provinciale - approvata con un procedimento differenziato e rinforzato rispetto alle altre leggi provinciali - la definizione delle modalità di elezione del Consiglio provinciale. La legge provinciale n. 2 del 2003 stabilisce, così, che il Consiglio provinciale sia eletto ogni cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge provinciale. Possono votare i cittadini maggiorenni residenti in provincia ininterrottamente da almeno un anno o che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di attuazione statutaria di riferimento (Dpr n. 50 del 1973). L'elezione avviene a suffragio universale, diretto e segreto e a turno unico, secondo un sistema a base proporzionale corretto. Il territorio della provincia costituisce un unico collegio. Un seggio del Consiglio provinciale è assegnato, per statuto, ad un rappresentante dei territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. La garanzia statutaria di rappresentanza della minoranza linguistica ladina è attuata con l'attribuzione di un seggio al candidato che ha raccolto più preferenze nei comuni ladini e appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nei medesimi comuni.

La legge elettorale provinciale presenta inoltre un meccanismo atto a promuovere le pari opportunità nella consultazione elettorale prevedendo liste formate in egual misura da candidati di genere diverso e l'obbligo, nel caso l'elettore esprima le due preferenze previste, di indicare candidati di genere diverso.

La legge elettorale provinciale prevede un premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente; il premio di maggioranza fa sì che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente siano attribuiti almeno 18 seggi oppure 21 seggi, se il candidato eletto Presidente e le liste a lui collegate hanno ottenuto il 40 per cento dei voti. Alla lista o gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente sono comunque assegnati non più di 23 seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia. Alle forze di minoranza sono quindi riservati almeno 11 seggi.

Il Consiglio provinciale di Trento costituisce, insieme al Consiglio provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Questo fatto, oltre a valorizzare il ruolo delle due province, richiede apposite norme di armonizzazione dell'elezione dei due consigli provinciali. A questo proposito lo Statuto prevede che le elezioni avvengano contestualmente, a Trento e a Bolzano, e dettano una disciplina specifica in caso di scioglimento anticipato di una delle due assemblee.


 

Che cosa fa il Consiglio provinciale

Il compito principale che lo Statuto riserva al Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa: è il Consiglio che, con una procedura articolata, approva le leggi della Provincia.

Il Consiglio svolge inoltre le rilevanti funzioni di controllo e indirizzo politico sul governo della Provincia mediante l'esercizio dello speciale diritto d'informazione riconosciuto ai consiglieri e la discussione assembleare di temi ritenuti di particolare rilievo mediante appositi strumenti regolamentari.

Tali attività si esercitano utilizzando una serie di strumenti tipici quali interrogazioni e mozioni, tramite l'espressione di pareri da parte delle commissioni permanenti, ma anche istituendo commissioni speciali di studio o di indagine.


 

Come opera il Consiglio

I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione, che imponendo scadenze temporali precise per l'esame dei disegni di legge, razionalizza e rende maggiormente efficace il procedimento legislativo.

Strumento fondamentale di tale metodo è​ il programma periodico, che viene redatto in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi e nel quale viene definito l'elenco degli argomenti prioritari che il Consiglio intende esaminare, tendenzialmente nel successivo trimestre, con indicazione delle tornate consiliari per la relativa trattazione. Tale programma è riferimento per la predisposizione del calendario periodico delle commissioni legislative, il quale è redatto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma periodico del Consiglio. In questo modo è assicurato il necessario collegamento tra l'attività del Consiglio e quella istruttoria in sede referente: le commissioni sono infatti chiamate a lavorare tendenzialmente sulle priorità indicate dai Capigruppo.

Tale sistema, che consente l'individuazione di tempi certi per l'esame dei singoli provvedimenti legislativi in commissione, garantisce la possibilità per le stesse di organizzare in modo congruo ed efficiente i propri lavori nell'ottica di un'istruttoria adeguata.

L'ordine del giorno delle singole tornate consiliari viene redatto dal Presidente del Consiglio tenendo conto delle priorità indicate nel programma periodico e dell'attività svolta dalle commissioni.

È nella fase temporale di determinazione dell'ordine del giorno che si colloca il cosiddetto "contingentamento" inteso come definizione complessiva del tempo riservato all'esame dei singoli disegni di legge in Aula e che rappresenta il corollario del metodo della programmazione.

L'indicazione di termini certi per l'esame nelle commissioni dei singoli provvedimenti, unitamente alla determinazione di tempi complessivi da riservare agli stessi per la trattazione in Aula, in modo da consentire la conclusione del relativo iter nelle tornate individuate, costituisce un binomio di sinergia positiva, in grado di garantire una maggiore immediatezza all'operato dell'Assemblea legislativa trentina.


 

L'autonomia del Consiglio

Lo Statuto riserva al Consiglio una peculiare posizione di autonomia rispetto agli altri organi nei quali si articola la Provincia, autonomia che si realizza innanzitutto con la possibilità di darsi un proprio regolamento con cui sono stabilite le modalità per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi, sono individuate le tipologie degli atti tipici e sono definiti i procedimenti decisionali. Tali materie sono coperte dalla cosiddetta "riserva di regolamento" perché soltanto il regolamento interno, e non altra fonte, può intervenire su di esse. Dato il suo carattere di "atto fondamentale" il regolamento interno può essere modificato con una maggioranza qualificata, dei due terzi, per garantire che esso sia ampiamente condiviso dalle forze politiche di maggioranza e di minoranza.

Al Consiglio è riconosciuta anche un'ampia autonomia contabile e funzionale: approva il proprio bilancio e il relativo rendiconto, stabilisce l'organizzazione della propria struttura e, inoltre, per assicurare la professionalità richiesta da una funzione particolarmente specializzata, si avvale della collaborazione di proprio personale, collocato in un ruolo distinto da quello generale della Provincia.