Premessa
I consiglieri provinciali rivestono anche la carica di consigliere regionale, poiché i membri del Consiglio provinciale di Trento fanno parte del Consiglio regionale, assieme ai membri del Consiglio provinciale di Bolzano.
Il trattamento economico mensile del consigliere provinciale si compone delle voci previste dalla
legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (indennità consiliare, rimborso spese forfettario per l’esercizio del mandato) e viene corrisposto unicamente dal Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Quindi, i vigenti emolumenti economici del consigliere provinciale sono reperibili nella pagina
“Trattamento economico consiglieri” della sezione “Attività consiliare - Trattamento economico consiglieri” del sito del Consiglio regionale.
Il Consiglio della provincia autonoma di Trento eroga direttamente, in aggiunta al trattamento economico corrisposto dal Consiglio regionale, i rimborsi spesa per viaggi connessi alle funzioni di consigliere provinciale disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, approvato con
deliberazione consiliare 11 aprile 2013, n. 6, nonché le indennità di carica ai componenti dell’Ufficio di presidenza. Le misure e le modalità di applicazione degli interventi sono determinati con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, e sono illustrate qui di seguito.
Per completezza, si precisa che le indennità di carica e i rimborsi spese di viaggio del Presidente della Provincia e degli assessori sono corrisposti dalla Giunta provinciale, in base alla
legge provinciale n. 13 del 1976.
Trasferte per la partecipazione alle sedute (art. 1)
Per partecipare alle sedute degli organi del Consiglio provinciale di Trento, ai consiglieri che non risiedono nel comune dove avviene la trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio. Il rimborso per l'uso dell'automezzo è pari al 30% del costo per litro della benzina a chilometro, mentre per l'uso dei mezzi pubblici viene rimborsata l'intera spesa documentata.
Il rimborso spese non spetta ai consiglieri che sono componenti della Giunta provinciale.
Missioni per mandato istituzionale (art. 2)
Al Presidente del Consiglio e ai consiglieri provinciali che per ragioni di mandato istituzionale si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti previsti per le trasferte per la partecipazione alle sedute. E' consentito anche il rimborso della spesa di pernottamento entro il limite di 255,00 euro, nonché della spesa per i pasti entro il limite giornaliero di euro 45,00 per un pasto e di euro 90,00 per due pasti.
Viaggi per l'esercizio delle funzioni di carica (art. 3)
I consiglieri provinciali, esclusi i componenti della Giunta provinciale, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal luogo di residenza a Trento per svolgere la loro attività presso il Consiglio provinciale ed i gruppi consiliari.
Il rimborso delle spese di viaggio è ammesso entro il limite di 6.000 chilometri per anno di legislatura. Il rimborso spese per l'uso dell'automezzo è pari al 30% del costo per litro della benzina a chilometro, mentre per l'uso dei mezzi pubblici viene rimborsata l'intera spesa documentata.
Indennità di carica ai componenti dell’Ufficio di presidenza (art. 4)
Ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio spetta un’indennità di carica determinata nelle seguenti misure:
- euro 2.550,00 mensili lordi al presidente del consiglio provinciale;
- euro 1.020,00 mensili lordi al vicepresidente del consiglio provinciale, pari al 40% dell’indennità di carica del presidente;
- euro 510,00 mensili lordi ai segretari questori, pari al 20% dell’indennità di carica del presidente.
Assenze dalle sedute
Ai consiglieri provinciali che non partecipano alle sedute degli organi consiliari senza una valida giustificazione, come specificata nel regolamento sul trattamento economico dei consiglieri, viene detratta dall’indennità mensile una somma di 50,00 euro per ogni assenza da una seduta antimeridiana o pomeridiana e di 100,00 euro per le sole sedute pomeridiane che si concludono oltre le ore 19.
Pubblicazione dei redditi e della situazione patrimoniale
Ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, dell’articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 12 ottobre 2018 n. 74, la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale dei consiglieri provinciali vengono annualmente pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web del Consiglio provinciale. La mancata presentazione da parte dei consiglieri delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali è sanzionata con l'interdizione da un numero di sedute del Consiglio non superiori a tre, con conseguente decurtazione economica per assenza ingiustificata.
Trattamento previdenziale e indennità di fine mandato
Anche questa materia rientra fra le competenze del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed è disciplinata dalla normativa regionale. Quindi, il trattamento previdenziale e l’indennità di fine mandato del consigliere provinciale sono reperibili nella pagina “Trattamento economico consiglieri” della sezione “Attività consiliare - Trattamento economico consiglieri” del sito del Consiglio regionale.