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03/12/2015 - In aula o in commissione

Le comunicazioni di Dorigatti in aula in merito alla manovra di bilancio

I chiarimenti del presidente del Consiglio provinciale sui limiti e le garanzie riguardanti l'esame dei disegni di legge che formano la finanziaria

Le comunicazioni di Dorigatti in aula in merito alla manovra di bilancio

Le comunicazioni di Dorigatti in aula in merito alla manovra di bilancio
A seguito della discussione emersa nella riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi del 23 novembre u.s., fornisco i seguenti chiarimenti in merito ai limiti e alle garanzie che circondano l'esame dei disegni di legge che costituiscono la manovra di bilancio.

I disegni di legge che compongono la manovra finanziaria rientrano fra le c.d. iniziative legislative "riservate" al Governo, al pari di altre iniziative legislative che richiedono particolari competenze (ad esempio la sottoscrizione di intese).

La particolare posizione dell'Esecutivo nell'ambito del procedimento per l'approvazione della manovra di bilancio è tuttavia circondata da una serie di limiti e garanzie, per evitare "sperequazioni" fra maggioranza e minoranza e evitare che la stessa assuma una mera caratteristica di corsia preferenziale.

Il contenuto iniziale dei provvedimenti che completano la manovra finanziaria è infatti fissato dal disegno di legge licenziato dalla Giunta provinciale, ma nel rispetto del contenuto tipico della manovra determinato dalla legislazione provinciale (articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979) e salvo lo stralcio effettuato dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento interno.

Alla formazione del contenuto finale della manovra di bilancio concorrono invece anche i singoli consiglieri tramite emendamenti, i quali sono parimenti sottoposti a verifica da parte delle presidenze della Commissione e dell'Aula per accertare che il loro contenuto rientri, da un punto di vista generale, nell'oggetto del disegno di legge come licenziato dalla Giunta provinciale (articolo 114 del regolamento interno) e, più in particolare, in quello tipico della manovra di bilancio previsto dalla legge provinciale di contabilità.

Con riferimento all'articolo 114 del regolamento interno, evidenzio che caratteristica tipica del disegno di legge che accompagna il provvedimento di approvazione del bilancio è la disomogeneità dovuta in parte alla sua natura di provvedimento trasversale a tutti i settori dell'amministrazione provinciale, ma in parte anche all'emergere di esigenze estemporanee in considerazione dell'adeguamento che la Provincia deve osservare nei confronti delle sollecitazioni statali. Per questo motivo la Presidenza del Consiglio, negli ultimi anni, ha svolto la valutazione di ammissibilità tenendo a riferimento prevalentemente il contenuto tipico della legge finanziaria e ha adottato una nozione di "argomento" molto ampia. In ragione delle argomentazioni evidenziate, la Presidenza intende confermare tale indirizzo anche per l'anno in corso.

Con riguardo al contenuto tipico della manovra finanziaria, ricordo che la sessione di bilancio 2016 si colloca in un momento di "passaggio normativo", in quanto la nuova legge di contabilità è destinata ad entrare in vigore al termine dell'attuale tornata consiliare.

Per tale ragione anche con riferimento a tale aspetto la Presidenza ha mantenuto una posizione di assoluta prudenza in sede di stralcio, posizione a cui necessariamente intende conformarsi anche in occasione della valutazione di ammissibilità degli emendamenti, al fine di assicurare parità di condizioni a maggioranza e minoranze.

Informo infine l'Aula che questa Presidenza, in un'ottica di garanzia di entrambi i protagonisti del dibattito consiliare, si è fatta promotrice di una proposta emendativa volta a delineare in termini di maggior rigore il contenuto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge di stabilità e collegato con riguardo alla conformità delle loro disposizioni alla disciplina normativa che ne determina il contenuto titpico.

 

Trento, 3 dicembre 2015​